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Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria: delitto di peculato


Delitto di peculato, pur ribadendo che l’oggettività giuridica di fondo del reato è costituita dal dovere di fedele e onesta amministrazione indispensabile, specie nel settore patrimoniale, per salvaguardare i principi di legalità e buon andamento della P.A., essa va più specificatamente individuata nel patrimonio della P.A.
Conseguentemente la norma incriminatrice presuppone che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o abbiano un valore talmente esiguo che l’azione compiuta non configuri una lesione dell’integrità patrimoniale della P.A.
Si tratta non solo di una intelligente applicazione del principio di necessaria offensività, ma anche di una moderna “rivisitazione” del bene protetto: non più visto nel prestigio della P.A. ma nell’interesse all’integrità patrimoniale di questa, finalizzata al buon andamento.

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