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Interpretazione adeguadrice della giurisprudenza ordinaria: reati di falso


Reati di falso, la collocazione di tali reati tra i “Delitti contro la fede pubblica” tende a sottolineare più il profilo generale e astratto della veridicità e genuinità degli atti come tali, piuttosto che quello dell’efficacia probatoria relativa al singolo, concreto rapporto sociale cui l’atto è destinato.
Tuttavia si sono sviluppati in materia anche orientamenti giurisprudenziali tendenti a escludere la punibilità in assenza di lesione del bene della stessa fede pubblica o di lesione del concreto e specifico interesse che l’atto è chiamato a tutelare.
Si sono, infatti, ormai consolidate le posizioni della Cassazione sulla non punibilità dei:
falsi grossolani, quando il falso è talmente evidente da non poter trarre in inganno nessuno, neutralizzando così il suo pericolo e il suo contenuto di offensività;
falsi innocui, quando il falso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento e non sia, quindi, in grado di conseguire uno scopo antigiuridico apparendo del tutto irrilevante ai fini della sua specifica destinazione probatoria.
Ad esempio è ritenuta innocua la falsificazione di una certificazione straniera attestante l’avvenuta abilitazione al volo strumentale perché comunque priva di qualsiasi effetto nell’ordinamento giuridico italiano.

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