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Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze di accoglimento di incostituzionalità parziale


Incostituzionalità parziale, perché in contrasto con:
a. principio di ragionevolezza,
- 1994 incostituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale nella parte in cui prevedeva come minimo edittale di pena la reclusione di 6 mesi.
Tale aspra pena era giustificata in virtù della preminente tutela del prestigio della P.A. offerta dal codice Rocco, ma in contrasto col nuovo ordinamento moderno che è volto più a tutelare il buon andamento e l’imparzialità della P.A., che non il prestigio, che nel reato di oltraggio sono scarsamente danneggiati.
b. principio di uguaglianza,
- 1995 incostituzionalità del reato di bestemmia nella parte in cui faceva riferimento, oltre alla Divinità, ai “simboli o persone venerati nella religione dello Stato”.
Infatti la bestemmia contro Divinità era intesa in senso ampio, per ricomprendere qualunque Divinità, mentre i simboli e le persone violavano il principio di uguaglianza essendo riferiti esclusivamente alla religione cattolica.
- 1997 illegittimità del reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose in quanto risultava danneggiato ancora una volta il principio di uguaglianza tra culti religiosi dando un ingiusto privilegio alla religione cattolica.
Nella norma incriminatrice in questione venivano sanzionate le offese alla religione cattolica con pena da 1 a 3 anni, mentre quelle contro gli altri culti ammessi dallo Stato con pena diminuita fino a ⅓.

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