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Intervento della Corte Costituzionale sul codice: sentenze di accoglimento di integrale incostituzionalità


Sentenze di accoglimento, che hanno dichiarato:
Integrale incostituzionalità, perché incompatibili con:
a. libertà costituzionali
- 1960 contro il diritto di sciopero, è stata dichiarata l’incostituzionalità del reato di “serrata o sciopero per fini contrattuali” dietro la motivazione che il nuovo sistema democratico è incentrato sul diritto di sciopero e sulla libertà sindacale.
- 1966 contro libertà di manifestazione del pensiero, è stata dichiarata illegittima la fattispecie che incriminava la propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale.
Secondo la Corte, la manifestazione del pensiero tendente a reprimere o distruggere il sentimento nazionale non è volta a suscitare azioni violente o comunque illecite.
- 1985 contro la libertà di associazione, è stata dichiarata l’illegittimità delle fattispecie di “illecita costituzione di associazioni di carattere internazionale” e di “illecita partecipazione alle suddette associazioni”, sospette di strumentalizzazione politica anticomunista e antianarchica.
Questo tipo di associazioni richiedevano, per essere legittime, di una autorizzazione governativa, che risultava incompatibile con l’art. 18 cost. che dichiara il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente.
Su questo fronte si è notata una particolare, forse eccessiva, prudenza della Corte Costituzionale nel decidere di liberare il codice dai retaggi del passato.
b. principio di determinatezza
- 1981 illegittimità del reato di plagio che ha portato alla sua abrogazione .
La norma in questione incriminava “chiunque sottoponeva una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”.
La lesione del principio di determinatezza stava nella astrattezza e non accertabilità del “totale stato di soggezione” e, conseguentemente, nelle condotte capaci di causarlo.
Contrastanti interpretazioni giurisprudenziali ne dimostrarono l’imprecisione e l’indeterminatezza.
c. principio di uguaglianza
- 1968 incostituzionalità del reato di adulterio della moglie che puniva anche l’amante correo, del reato di relazione adulterina e del reato di concubinato.
L’infedeltà della moglie e quella del marito erano diversamente disciplinate dal codice del 1930 in quanto il marito commetteva reato solo se avesse tenuto “una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove”, rendendo evidente il contrasto col principio di uguaglianza, in questo caso tra coniugi.
- 2000 cancellazione del reato di vilipendio della religione di Stato (cattolica) in base alla considerazione che la norma offriva alla religione cattolica una tutela penale privilegiata rispetto agli altri culti religiosi comunque esercitati in Italia, e, non potendo estendere l’ambito della norma anche alle altre religioni senza ledere il principio di legalità e determinatezza, ha dovuto eliminare l’incompatibilità col principio di uguaglianza dichiarando l’incostituzionalità della fattispecie.
d. principio di ragionevolezza
- 1995 dichiarazione d’incostituzionalità del reato di pura mendicità in quanto per la mendicità non invasiva (semplice richiesta d’aiuto ai passanti) il ricorso alla sanzione penale non era affatto giustificato, sia perché ciò significava, in sostanza, considerare pericolose o colpevoli le persone per il loro stato di povertà, sia perché non si poteva affermare che la pura mendicità compromettesse la tutela della tranquillità pubblica o dell’ordine pubblico.

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