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Istituti di particolare rilievo inerenti il rapporto di lavoro pubblico

Un'altra connotazione speciale del lavoro pubblico la possiamo ritrovare nell'intervento del legislatore in merito ad alcuni istituti di particolare rilievo inerenti il rapporto di lavoro in questione. Se è vero, infatti, che lo Statuto dei lavoratori si applica anche alle pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero di dipendenti e che il rapporto di lavoro pubblico è oggi disciplinato dalle disposizioni codicistiche e dai contratti collettivi, non di meno bisogna sottolineare come il legislatore sia intervenuto in svariati casi: 
• L'assunzione in posti di lavoro pubblico avviene tramite concorso, come costituzionalmente previsto, ma in due modi diversi: laddove per il posto di lavoro sia richiesta la sola scuola dell'obbligo, il reclutamento avverrà tramite i Centri per l'impiego; nel momento in cui, invece, sono richiesti particolari requisiti, si svolgerà una vera e propria prova di verifica della professionalità (concorsi), adeguata ai criteri di pubblicità ed imparzialità, nonché a meccanismi oggettivi di valutazione e rispetto delle pari opportunità; 
Nel lavoro pubblico l'istituto del part-time può essere realizzato solo su richiesta del lavoratore e concesso dall'amministrazione per cui lavora. Qualora residui il 50% della prestazione normale, il lavoratore potrà esercitare anche altro lavoro autonomo o subordinato ed essere iscritto ad albi professionali. L'amministrazione può negare la concessione del part-time in base a proprie esigenze. La riforma del mercato del lavoro attuata tramite il D.Lgs.276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni; 
Anche le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di tipologie contrattuali di lavoro flessibile, ma essendo state escluse dall'applicazione del D.Lgs.276/2003, non possono utilizzare il contratto a progetto, ma solo e solamente contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, somministrazione a tempo determinato e contratti di collaborazione continuativa e coordinata, e tra l'altro solo per esigenze temporanee ed eccezionali; 
Per ciò che concerne il potere disciplinare e la responsabilità del lavoratore, è previsto un sistema analogo a quello dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori, il quale predilige una sorta di patteggiamento secondo il quale, in presenza dell'accordo delle parti, il lavoratore viene sanzionato in misura ridotta rinunciando all'impugnazione delle sanzione stessa. Inoltre le funzioni del collegio di conciliazione e dell'arbitrato sono devolute allo specifico collegio di conciliazione per le controversie dei lavoratori pubblici; 
Per quanto riguarda le mansioni, inoltre, va segnalato come il dipendente debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti, mentre l'assegnazione temporanea a mansioni superiori è possibile solo per un periodo di 6 mesi per carenza di organico, prorogabile a 12 mesi per sostituire un lavoratore che abbia diritto alla conservazione del posto. L'attribuzione a mansioni superiore, benché dia diritto alla retribuzione superiore per quel periodo, non costituisce presupposto del diritto alla promozione; 
Va poi analizzato il caso di eccedenze di personale, disciplinato in maniera totalmente diversa rispetto al lavoro privato. I lavoratori in eccedenza, infatti, vengono collocati in “disponibilità” per un periodo massimo di 24 mesi con retribuzione a carico della stessa amministrazione e pari all'80% della retribuzione base, ma a differenza di ciò che avviene per la mobilità, la disponibilità non risolve il rapporto di lavoro, in quanto nella maggior parte dei casi il lavoratore verrà riutilizzato diversamente con il consenso dello stesso. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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