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L'annullabilità del contratto

L'annullabilità del contratto

L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità perché sono diverse le cause che la determinano.
L'annullabilità si verifica quando sussistono tutti i requisiti essenziali ma uno di essi, cioè il consenso, è per qualche motivo viziato.


1. vizio del consenso, cioè l'errore nel dolo o nella violenza;
2. incapacità legale o naturale di una delle parti all'atto della stipulazione (es. conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato).

I vizi dell'errore possono essere:

1) L'errore
Si intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere il contratto, quindi abbiamo un consenso viziato.

Ogni errore non determina comunque l'invalidità del contratto. E' necessario che esso sia caratterizzato dai requisiti della essenzialità e della riconoscibilità.

Errore essenziale: intendiamo che l'errore che è determinante del consenso e inoltre ricade:
1. sulla natura del contratto;
2. sulla natura o le qualità dell'oggetto della prestazione;
3. sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente.

L'errore deve anche essere riconoscibile dall'altro soggetto (art. 1428, 1431); la regola rappresenta un'applicazione del principio generale della tutela dell'affidamento, cioè di quella situazione che si ha quando un contraente senza sua colpa e agendo in buona fede, ignora che il contratto che sta concludendo è invalido. Per riconoscibilità intendiamo l'effettiva possibilità di una parte di rendersi conto dell'errore commesso dall'altra.

L'errore può anche essere ostativo, cioè che si verifica quando la volontà di un soggetto non è di per sé viziata ma viene trasmessa in modo errato. In questo caso si dovrebbe avere la nullità totale, ma la legge tutela l'affidamento dell'altra parte e quindi equipara questa situazione a quella del vizio del consenso. In questo caso, il contratto potrà essere annullato solo a condizione che l'errore sia riconoscibile dall'altra parte.

2) Il dolo
Per dolo intendiamo quegli artifici o raggiri diretti a tradurre un contraente in errore e a stipulare un contratto che altrimenti egli non avrebbe mai concluso, oppure avrebbe concluso a condizioni diverse.

Se questo è vero, che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, allora la vittima del dolo avrà diritto ad un risarcimento danni ma il contratto non sarà annullabile. Questo è il dolo INCIDENTE.

3) La violenza
La violenza è la minaccia di un male ingiusto e notevole, posta in essere da colui che vuole che il contratto venga concluso.

L'oggetto della violenza non è solo inteso come il corpo di una persona ma anche il suo patrimonio
o la sua vita; vi sono due tipi di violenza:
– la fisica;
– la morale.
In entrambi i casi, il contratto sarà nullo perché in ogni caso colui che è stato obbligato a firmare non aveva potere decisionale.

Un altro tipo di contratto dove viene prevista legalmente l'annullabilità è quello concluso in stato di pericolo oppure in stato di bisogno.

• Stato di pericolo:
il contratto concluso in situazione di pericolo è quando un soggetto assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona (art. 1147). Il contraente che si è trovato in stato di pericolo può domandare all'autorità giudiziaria la rescissione del contratto. In questo caso, la legge prevede la nullità poiché il contratto risulta viziato.

• Stato di bisogno: è concluso in stato di bisogno quando non c'è una proporzione tra le prestazioni tra le due parti, e questa non proporzione è dipesa dalla situazione, anche momentanea, di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato. Il rimedio della rescissione è previsto solo quando la lesione è superiore alla metà.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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