Skip to content

L'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità


Esigenze di economia processuale, unite al rispetto del principio generale del favor rei, impongono che un processo non prosegua nel suo dispendioso sviluppo, e che si faccia cessare immediatamente lo stato d'imputazione, quando ulteriori accertamenti non potrebbero portare a risultati diversi da quelli già cristallizzati e caratterizzati dalla presenza di una causa di non punibilità.

L'art. 129 comma I stabilisce che in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

L'art. non opera durante la fase della indagini preliminari, in quanto le situazioni ivi previste determinano l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ovvero per gli altri casi previsti dall'art. 441, soluzione che può realizzarsi solo su impulso del pm.

Nell'ipotesi in cui ricorra una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, l'art. 129 comma II stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Si deve dare la precedenza al proscioglimento nel merito anche nelle situazioni descritte nell'art. 530 comma II e cioè quando manchi, sia insufficiente o sia contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato non lo abbia commesso, ecc.

L'evidenza che rende operante la previsione dell'art. 129 coma II deve risultare dagli atti, e deve essere incontrovertibile, sicché la valutazione di essi da parte del giudice deve essere assimilabile più ad una constatazione che ad un apprezzamento.

Il proscioglimento nel merito può essere disposto anche quando la causa estintiva sia rappresentata dalla morte dell'imputato.

La precedenza accordata dalla legge all'operare della causa estintiva ove manchi quella prova evidente che avrebbe imposto il proscioglimento nel merito che è stato richiesto dall'imputato non libera il giudice dall'obbligo di esporre, anche se sinteticamente, le ragioni del rigetto dell'istanza difensiva.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.