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L’accertamento integrativo e modificativo effettuato dalla Finanza


In materia di imposte dirette, il d.p.r. 600/73 riconosce all’amministrazione finanziaria la facoltà di integrare o modificare in aumento gli accertamenti precedentemente notificati ai contribuenti mediante l’emanazione di nuovi avvisi; ciò, peraltro, alla precisa e tassativa condizione che questi ultimi siano fondati sulla “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.
Secondo l’opinione prevalente, il potere di dar vita agli avvisi in questione non può far leva su un nuovo o diverso apprezzamento del materiale probatorio che era già noto agli uffici al momento della predisposizione dell’accertamento originario.
Giacché non può ammettersi che la potestà di integrazione o di modificazione sia attribuita alla finanza per correggere errori di valutazione o sviste commessi anteriormente.
Vuol dire che non possono in alcun modo rilevare le difficoltà interne nell’organizzazione degli uffici o le negligenze imputabili ai funzionari preposti all’attività accertativa.
Simile impostazione porta altresì a riconoscere che la condizione legittimante gli accertamenti di cui trattasi va ravvisata nella effettiva impossibilità di conoscere i nuovi elementi al momento dell’emanazione del primo giudizio, talché non potranno essere utilizzati in seguito i dati conoscibili in epoca anteriore.
Siffatta “conoscibilità” dei nuovi supporti informativi posti a sostegno degli accertamenti di cui si discorre, deve comunque essere verificata anche in ordine alla concreta estensione dell’istruttoria svolta dagli uffici in occasione dell’avviso precedente.
In specie, ove la finanza abbia fatto uso di poteri particolarmente incisivi (quali l’ispezione e la verifica), si è indotti a non reputare ammissibile l’integrazione o la modifica dell’accertamento sulla scorta di elementi già desumibili dal materiale verificato o ispezionato.
Un ultimo ordine di considerazioni va svolto per chiarire i rapporti che intercorrono fra l’accertamento originario e quello integrativo o modificativo.
La dottrina più recente si è espressa correttamente a favore dell’autonomia dei singoli atti di accertamento.
Fermo questo, non ci si può tuttavia nascondere che un assetto del genere determina l’insorgenza di alcuni problemi, sia per quanto attiene ai rapporti fra i giudizi instaurati contro i diversi avvisi di accertamento, sia con riferimento alle preclusioni scaturenti dalla definitività del primitivo accertamento o dal giudicato formatosi sulla controversia derivante dalla sua impugnazione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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