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L’accertamento parziale effettuato dalla Finanza


I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, possono limitarsi ad accertare, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice, il reddito o il maggior reddito imponibili.
Il tratto caratterizzante degli accertamenti in questione era ravvisabile nella circostanza per cui gli stessi potevano essere emanati esclusivamente in forza di segnalazioni provenienti dal Centro informativo delle imposte dirette.
L’accertamento parziale veniva a contraddistinguersi in quanto era in concreto predisposto in difetto dell'espletamento di un’incisiva attività istruttoria.
Nell’assenza, o comunque nella ridottissima estensione dell’attività conoscitiva esperita dall’organo accertatore, sembrava, inoltre, doversi ravvisare la stessa giustificazione della scelta del legislatore di non collegare all’emanazione dell’avviso limitazione alcuna in ordine alla formazione di successivi accertamenti.
La deroga al principio secondo cui l’integrazione o la modificazione dell’accertamento è subordinata alla “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” poteva comprendersi purché l’avviso parziale non fosse preceduto dal compimento delle indagini che abitualmente vengono esperite prima della notificazione dell’accertamento ordinario.
Occorre adesso chiarire che il successivo svolgimento normativo venuto con la l. 413/91, secondo cui era consentito agli uffici di adoperare gli elementi forniti, oltre che dal ricordato Centro informativo, anche dalla Guardia di finanza o da enti o istituzioni pubbliche, si prestava ad essere interpretato nel senso che esso non avesse alterato i caratteri salienti di siffatta tipologia di accertamenti.
Invero, ben si poteva ritenere che i dati posti a fondamento dell’accertamento parziale dovessero essere costituiti da elementi specifici; e, in specie, che le informazioni provenienti dalla Guardia di finanza fossero state raccolte nel corso di un’istruttoria concernente non il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento parziale, bensì di altri contribuenti.
Ad identica conclusione non si può peraltro pervenire a fronte delle recenti modifiche apportate dalla l. 311/2004.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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