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L’apertura del dibattimento e le richieste di prova


A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e fa dare lettura dell’imputazione.
Le richieste di prova sono presentate dal Pubblico Ministero e, nell’ordine dell’onere della prova, dai difensori delle parti private eventuali e, infine, dal difensore dell’imputato.
Nelle richieste la singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle relative prove.
L’esposizione dei fatti permette al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste.
Nel momento delle richieste di prova, occorre che ciascuna parte chieda l’ammissione di tutte le prove delle quali intende servirsi.
In particolare, le parti devono precisare anche le fonti che intendono assumere “a prova contraria”.
In definitiva, le richieste di prova tendono a delineare, ovviamente nei limiti del prevedibile, l’oggetto dell’istruzione dibattimentale.
Nel corso delle richieste di prova, il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.
Quest’ultimo costituisce un divieto di lettura degli atti di indagine, nel rispetto della separazione delle fasi processuali.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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