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L’art. 110 c.p e l'elemento soggettivo


Elemento soggettivo, secondo le regole generali il concorso in delitti è punito solo se in dolo, ossia la partecipazione al reato deve essere consapevole e voluta, ma, in base all’art. 113 c.p., è previsto il concorso in colpa per i reati colposi, cioè situazioni in cui non si vuole la realizzazione del fatto tipico ma si è consapevoli del rapporto di cooperazione tra la nostra e l’altrui condotta, mentre se tale consapevolezza non sussiste si hanno due autonome responsabilità colpose.
Il concorso in contravvenzioni è punibile sia se in dolo che in colpa.
E’, infine, possibile un concorso doloso in un delitto colposo, quando c’è consapevolezza e volontà nel soggetto attivo in concorso, ma non è possibile un concorso colposo in un delitto doloso, casomai si ha una responsabilità colposa autonoma e a se stante rispetto a quella dolosa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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