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L’imprenditore



La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore (definizione all’art. 2082 cod. civ.).
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:
l’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195);
la dimensione dell’impresa, che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore (art. 2083) e di riflesso quella dell’imprenditore medio-grande;
la natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Il codice civile detta innanzitutto un corpo di norme applicabili a tutti gli imprenditori e sono le norme che fanno riferimento all’imprenditore o all’impresa senza ulteriori specificazioni. È questo lo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.
Vi è poi uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale che comprende: l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale; le scritture contabili; il fallimento e le altre procedure concorsuali.
Nel sistema del codice la qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve a delimitare l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore.
Le società diverse dalla società semplice (definite società commerciali) sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l’attività esercitata non è commerciale. Le società non sono mai considerate piccoli imprenditori e perciò sono sempre esposte al fallimento se esercitano attività commerciale. Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono, all’opposto, sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina dell’imprenditore commerciale. Non sono mai esposti al fallimento.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale è statuto proprio dell’imprenditore privato commerciale non piccolo.

“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082).
Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) ed attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).  

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o alla scambio di beni (art. 810 cod. civ.) o servizi. Non è impresa l’attività di mero godimento. È attività di godimento e produttiva (di nuovi beni) quella del proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione. È godimento e produzione (di servizi) l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence.
È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi.
Imprese commerciali devono essere qualificate infine le cosiddette holdings, società che hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con finalità di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività.

È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro, senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro.
La sempre più ampia fungibilità fra lavoro e capitale e la possibilità che l’attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli pur senza l’utilizzo di lavoratori impongono la conclusione che l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio  lavoro intellettuale e/o manuale.
Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi (ed anche il capitale finanziario è un fattore produttivo) ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo (che ricorre anche quando esso consista nel far circolare titoli o danaro).
La qualità di imprenditore non può essere negata, per difetto del requisito dell’organizzazione, sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati), sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

Si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, né lavoro altrui né capitali (proprio o altrui).
Il problema assume pratico rilievo con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale o di servizi fortemente personalizzati.
La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.
Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.
Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

L’impresa è attività economica. Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività ed al concetto di attività economica può e deve essere recuperato un proprio ed autonomo significato.
Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo. È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. L’attività produttiva è condotta con metodo economico quando è svolta con modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi.
Per aversi impresa è perciò essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica.
È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico anche se ispirato da un fine pubblico o ideale ed anche se le condizioni di mercato non consentono poi in fatto di remunerazione i fattori produttivi.

L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti è il carattere professionale dell’attività.
L’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.
La professionalità non implica però che l’attività imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il costante ripetersi di attività d’impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.
La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale.
Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando, per la sua rilevanza economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.
La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indice espressivo di professionalità può essere anche la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di una attività potenzialmente stabile e duratura; il compimento di una serie coordinata di atti organizzativi indicativi del carattere non sporadico ed occasionale dell’attività

Un primo controverso punto è quello se costituisca requisito essenziale dell’attività di impresa l’intento di conseguire un guadagno o profitto personale: lo scopo di lucro.
Se lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico dell’imprenditore, si ha lucro soggettivo. Lo scopo di lucro così inteso non può ritenersi essenziale.
Essenziale è solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. Ma è sufficiente anche solo il metodo economico.
La nozione di imprenditore è nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica; e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
Lo scopo di lucro caratterizza il contratto di società. Le società sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso che l’attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili (lucro oggettivo) e che l’utile deve essere devoluto ai soci (lucro soggettivo).
Deve considerarsi pienamente rispondente ai dati legislativi e al dettato della Costituzione una gestione dell’impresa mutualistica fondata su criteri di pura economicità e non tesa alla realizzazione di profitti.
Nulla si oppone a che si affermi chiaramente che requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

La destinazione al mercato della produzione  non è in verità richiesta  da alcun dato legislativo.
La destinazione allo scambio della produzione è implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività di impresa ovvero dalla natura economica della stessa o, quanto meno, dalla funzione della speciale disciplina dell’impresa (tutela dei terzi); funzione che non sussisterebbe quando un soggetto risolve la propria attività produttiva in se stesso, senza entrare in contatto con i terzi. L’impresa per conto proprio non è impresa, pur concedendosi che per l’acquisto della qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato.
Non è impresa per conto proprio la cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci e nemmeno le aziende costituite dallo Stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo esclusivamente all’ente di pertinenza.
Possono invece considerarsi vere e proprie imprese per conto proprio: a) la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia; b) la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (costruzione in economia).

Ulteriore ed ultimo punto controverso è se la qualità di imprenditore possa essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Non si può infatti trascurare che anche un’attività di impresa illecita può dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità del risultato globalmente perseguito dall’imprenditore non comporta di per sé illiceità della causa o dell’oggetto dei singoli atti di impresa.
Terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita e perciò l’esposizione al fallimento di chi eserciti attività commerciale illecita non appare più del tutto ingiustificata.
Proprio questo secondo ordine di considerazioni ha avuto il sopravvento di fronte ai casi in cui l’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa: impresa illegale. Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti .
È pacifico che il titolare di una impresa illegale è esposto al fallimento.
Si esita invece a pervenire alla stessa conclusione quando illecito sia l’oggetto stesso dell’attività: impresa immorale. Si teme che per tutelare i terzi estranei all’illecito si finisca col dover tutelare anche che dell’illecito è stato autore o complice.
La preoccupazione è ingiustificata per l’esistenza di un principio generale dell’ordinamento secondo cui da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte. Perciò, anche chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto imprenditore commerciale potrà fallire al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali. Non potrà però avanzare le pretese del titolare di un’azienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori, in applicazione del principio della non invocabilità della qualificazione per la non invocabilità del proprio illecito.

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore. È questo il caso delle professioni intellettuali. Secondo l’art. 2238 cod. civ., le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa.
Diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabili come imprese.
Es: caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera.
La realtà è che i requisiti propri dell’attività di impresa possono ricorrere tutti anche nell’esercizio delle professioni intellettuali. L’attività professionale è attività produttiva di servizi suscettibili di valutazione economica; è attività di regola condotta con metodo economico.
Non sempre è agevole stabilire se una data attività costituisce professione intellettuale e ricade perciò nell’ambito di applicazione dell’art.2238.
Decisivo è invece il carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale).

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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