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L’intervento nel procedimento degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato


Affinché gli enti trovino valido ingresso nel procedimento penale, è necessario che presentino un atto di intervento nel quale devono contenersi, pena l’inammissibilità (art. 93 comma I):

a) le indicazioni necessarie a identificare l’ente, la sede, le disposizioni legislative che riconoscono le finalità di tutela di interessi lesi, le generalità del legale rappresentante;

b) l’indicazione del procedimento al quale si richiede di intervenire, con la sommaria esposizione delle ragioni;

c) le generalità del difensore con l’indicazione degli estremi della procura e sua sottoscrizione.
Insieme alla richiesta di intervento vanno presentate la dichiarazione di assenso prestato dalla persona offesa e la procura del difensore --> gli enti esponenziali devono avvalersi dell’opera di un difensore.

L’atto di intervento va proposto all’autorità avanti alla quale il procedimento si trova nel momento in cui l’ente esponenziale chiede di parteciparvi (art. 93 comma I). Se la presentazione avviene fuori dall’udienza, deve essere notificata a ciascuna parte al fine dell’instaurazione del contraddittorio, e sarà efficace dal giorno dell’ultima notificazione (art. 93 comma III).

L’interevento richiesto nel corso delle indagini preliminari dovrà esser portato a conoscenza dei soggetti virtualmente idonei a rivestire la qualifica di parti.

Il termine ultimo per l’intervento coincide con il compimento delle attività di verifica della costituzione delle parti in sede di atti introduttivi del dibattimento (art. 94).

L’art. 93 comma IV prevede l’immanenza degli effetti dell’ingresso nel procedimento.

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