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L’opzione per il modello "aperto" nel diritto della previdenza sociale


Tuttavia quanto sopra non implica anche, come sembra altrettanto evidente, pregiudiziale monopolio da parte della struttura pubblica degli strumenti per il perseguimento dell'obiettivo.
Deve restare ferma, peraltro, la garanzia pubblica: ai compiti in questione devono provvedere "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato", dispone, infatti, l'art. 38 Cost.
Nella suddetta prospettiva può assumersi, in conclusione, che il modello prefigurato in proposito dalla Costituzione e un modello "aperto".

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