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L'apporto valutativo del giudice sul caso

L'apporto valutativo del giudice sul caso


Ma poi, il vero problema si pone in concreto, quando il giudice, di fronte ad un caso di specie, deve applicare il concetto, ossia deve decidere se qualificate quel certo caso come rientrante nell'ipotesi normativa. È qui che risulta inevi­tabile l’apporto valutativo del giudice, perché non si può certo sostenere che da una definizione astratta ed indeterminata del concetto giuridico si possa sempli­cemente trarre, secondo un'operazione di mera logica deduttiva, la soluzione dei mille e diversi casi della vita.

Cosi i concetti indeterminati sono idonei ad abbracciare situazioni diverse, come sono idonei a mantenere attuale l'ordinamento nonostante il cambiamento dei modi di sentire e di pensare, insomma di tutto quel complesso di valori so-ali che la legge presuppone e recepisce quando formula le norme. Se un contratto è nullo ove la sua causa sia contraria al buon costume, come si può negare che quel concetto di buon costume abbia oggi un contenuto diverso rispetto a quello che esso aveva al tempo in cui entrò in vigore il codice civile? Insomma resta del tutto valido l'insegnamento secondo il quale l'ordinamento non è solo quello che si trova nella legge scritta, ma è anche quello che vive nella realtà; l'ordinamento, in altri termini, è dato solo in una certa misura dalla norma scritta e precostituita, dovendo, poi, esso costruirsi a poco a poco attraverso la giurisprudenza.
Ma, allora, il problema è quello di cercare un punto di equilibrio tra tale apporto creativo e l'esigenza della certezza del diritto. Tale punto di equilibrio sta nell'istituzione e nell'opera della Corte di cassazione, la quale, abbandonata ormai da tempo la pretesa di rappresentare un organo politico, ha finito per diventare un organo di vertice della giurisdizione, l'organo chiamato a razionalizzare il tumul­tuoso "farsi" dell'ordinamento, a dare unità e prevedibilità al diritto vivente.
Questa opera implica, per un verso, la fissazione di principi interpretativi e, per altro verso, l'individuazione dei casi tipici che possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione dei concetti giuridici indeterminati.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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