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L'art. 2 d.lgs 210/2001

L’articolo 2 dlgs 210/2001 prevede che gli ordini di trasferimento, la compensazione e pagamenti/trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti e nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza verso un partecipante sono opponibili ai terzi se gli ordini di trasferimento sono stati immessi nel sistema prima del momento della procedura d’insolvenza, o sono stati ammessi successivamente nel sistema al momento di apertura della procedura ed eseguiti il giorno stesso dell’apertura, qualora l’agente di regolamento/controparte centrale/stanza di compensazione provi che al momento dell’immissione non era a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, ne avrebbe dovuto esserlo; nessuna azione può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, compensazione, pagamenti e trasferimenti.
La vigilanza sui sistemi di compensazione e garanzia è affidata congiuntamente a CONSOB e BDI(artic 77 TUF). Le finalità della vigilanza sono specificate nelle Istruzioni congiunte. Le autorità perseguono obiettivi volti a garantire la stabilità nella fase di regolamento, trasparente e ordinato svolgimento dei servizi nonché tutela degli investitori(vigilanza su società autorizzate a gestione dei servizi di liquidazione). L’importanza che assume la stabilità del sistema di compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti è confermata da articolo 77 comma 2, “ in caso di necessità e urgenza, BDI adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori di sistemi e servizi. Le authorities hanno poteri di vigilanza informativa, con la possibilità di richiedere dati, notizie ai gestori dei sistemi ed operatori con riguardo a compensazione/liquidazione operazioni, anche tramite incontri con esponenti aziendali. Devono essere informate le autorità su ogni progetto di modifica dello statuto e del regolamento, in assenza di osservazioni dopo 60 gg dalla comunicazione, le modifiche si intendono approvate. Le società di compensazione e garanzia devono sottoporsi almeno annualmente ad una verifica da un soggetto terzo della sicurezza dei sistemi informatici e dell’affidabilità degli impianti di back up e disaster recovery; l’articolo 77 ultimo comma inoltre prevede l’applicazione delle previsioni dell’articolo 83 TUF delle SGA.
 

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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