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L'art.24 della L.223/1991 che disciplina il licenziamento collettivo per riduzione di personale

Dobbiamo, infatti, tener conto della necessità di un programma di risanamento per poter accedere alla CIGS, che l'imprenditore non potrebbe mai porre in essere qualora sia convinto che la riduzione debba essere definitiva, anche se l'evenienza che egli opti per la riduzione del personale può verificarsi anche in costanza della CIGS. In attuazione, quindi, della normativa comunitaria, il legislatore italiano, all'interno dell'art.24 della L.223/1991, ha disciplinato il "licenziamento collettivo per riduzione di personale, stabilendo che: 
Si applichi alle imprese con almeno 15 dipendenti; 
Si applichi in conseguenza di una "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro"; 
Si applichi ad almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni in un'unica unità produttiva; 
Si applichi a licenziamenti riconducibili tutti alla medesima "riduzione o trasformazione"; 
Si applichi in caso di cessazione totale e definitiva dell'attività. 

L'esistenza di tali requisiti va riscontrata nella fase di attivazione della procedura, non in quella conclusiva: i sindacati possono anche convincere l'imprenditore a licenziare un numero inferiore di lavoratori, ma ciò non cambia la situazione, in quanto si permane all'interno della disciplina del licenziamento collettivo. 
Un eventuale controllo giudiziario, inoltre, può riguardare solo la sussistenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ma non entrare nel merito delle scelte imprenditoriali; ovviamente occorre, anche, che vi sia un nesso di causalità tra scelta imprenditoriale e licenziamento. 
Per ciò che concerne il rispetto dei criteri di scelta, del preavviso e dei vincoli formali, nonché tutti gli aspetti procedurali, si fa espresso rinvio all'art.4 della L.223/1991 in materia di collocamento in mobilità. Stessa cosa per il regime di inefficacia ed annullabilità del licenziamento. 
La legge, tuttavia, nulla prevede in caso di mancanza del nesso di causalità tra licenziamento collettivo e scelta imprenditoriale di riduzione o trasformazione. C'è chi pensa che il licenziamento collettivo sia soggetto a differente disciplina, in quanto considerato come somma dei licenziamenti individuali. C'è chi crede che sia invalido per vizio procedurale e che quindi sia invalido e vada applicato l'art.18 dello Statuto dei lavoratori. Va detto, comunque, che il licenziamento in tal caso presenta un'anomalia, anche se non sono chiare le conseguenze della stessa. Il giudice, comunque, che ravvisi che dei licenziamenti individuali fondati su una riduzione o trasformazione di attività o lavoro possano rientrare nell'applicazione dell'art.24, può statuire che essi siano inefficaci per inosservanza dei vincoli procedurali, dando così la possibilità di operare all'art.18 dello Statuto. 
Qualora, tra l'altro, il licenziamento collettivo per riduzione di personale riguardi imprese che avrebbero potuto beneficiare dell'intervento straordinario della CIG, è previsto che i lavoratori licenziati abbiano diritto all'indennità di mobilità ed all'iscrizione nelle liste di mobilità (senza indennità per coloro che manchino del requisito di anzianità di 12 mesi). Il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità è stato previsto anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, così come per quelli che abbiano subito un licenziamento collettivo ai sensi dell'art.24 da imprese non soggette alla disciplina della CIGS. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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