Skip to content

L'estensione della nullità e disciplina della nullità delle sentenze


L'art. 159 c.p.c. sotto la rubrica estensione della nullità:
- al primo comma codifica una serie di principi che si sarebbero dovuti egualmente desumere dalla logica.
Innanzitutto la nullità di un atto non si estende agli atti precedenti.
In secondo luogo la nullità di un atto si estende agli atti successivi del procedimento che siano dipendenti dall'atto nullo;
- il secondo comma dispone che "la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti";
- il terzo comma, infine, dispone che "se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo".
La norma deve essere utilizzata per consentire "la produzione di effetti processuali diversi da quelli dell'atto originario nullo, sempre che l'atto processuale, idoneo a produrre gli effetti in funzione della cui realizzazione è stato compiuto, possegga tutti gli elementi di un diverso atto processuale".
In forza del principio della estensione della nullità sugli atti dipendenti, tutte le nullità formali non sanate sono destinate a riverberarsi sull'atto conclusivo del procedimento: sulla sentenza.
Il fenomeno è oggi disciplinato dall'art. 161 c.p.c. secondo cui "la nullità delle sentenze soggette ad appello o ricorso per Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le forme di questi mezzi di impugnazione".
Ci si trova alla presenza di uno dei cardini del nostro sistema processuale secondo cui:
- le nullità della sentenza non possono essere fatte valere attraverso azioni di nullità o di invalidità, bensì "soltanto nei limiti e secondo le forme" dell'appello e del ricorso per Cassazione;
- ne segue che regime della sentenza nulla è assimilabile molto di più all'annullabilità che alla nullità del contratto; la nullità della sentenza può essere fatta valere solo entro gli stessi termini di decadenza previsti per l'appello e per il ricorso per Cassazione, e solo dalla parte che sia rimasta praticamente soccombente;
- conseguenza di questa vera e propria conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione è che il decorso dei termini per opporre appello o ricorso per Cassazione, cioè il passaggio in giudicato formale della sentenza, determina la sanatoria di tutti i possibili vizi della sentenza e del procedimento: la previsione è idonea ad assicurare la stabilità del giudicato sostanziale.
La regola dell'art. 161 c.p.c. è regola generalissima che subisce eccezione unicamente nell'ipotesi, descritta dal secondo comma dello stesso articolo, di difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, cioè di non riferibilità soggettiva dell'atto sentenza al giudice.
Le uniche ipotesi, ulteriori a quella di difetto di sottoscrizione del giudice, nelle quali il passaggio in giudicato non idoneo a sanare i vizi cui sia affetta la sentenza sono costituite:
- dalla sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte necessario è forse da quella della sentenza pronunciata nei confronti di una parte falsamente rappresentata;
- dagli esempi di sentenza a contenuto incerto o impossibile, nei quali il particolare contenuto dell'accertamento impedisce a questo di perseguire il suo scopo di fare stato ad ogni effetto nei futuri giudizi tra le parti.
L'art. 161 c.p.c. ha una portata più ampia di quanto emerge dalla sua lettera: esso deve ritenersi l'espressione particolare del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, un principio generale che trova applicazione anche riguardo a vizi che possono essere fatti valere tramite mezzi di impugnazione diversi dall'appello o dal ricorso per Cassazione (revocazione o opposizione di terzo).
Ove il vizio del processo sia consistito in una nullità della citazione o della notificazione che abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo, l'appello e il ricorso per Cassazione rimangono si gli unici rimedi, ma sono esperibili anche al di là del termine annuale di decadenza.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.