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L'impresa familiare

È l'impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti (fino ai nipoti) e gli affini (fino ai cognati) dell'imprenditore: la c.d. famiglia nucleare (art. 230). Non necessariamente l'impresa familiare è una piccola impresa. Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell'impresa al fine di evitare abusi e ingiustizie largamente diffuse nel passato: sono quindi riconosciuti diritti sia sul piano patrimoniale (diritto al mantenimento, diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa, diritto sui beni acquistati con gli utili, diritto di prelazione in caso di trasferimento dell'azienda) sia sul piano amministrativo (decisioni di particolare rilievo -impiego degli utili e degli incrementi, cessazione dell'impresa,…- prese a maggioranza dai familiari). Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. L'imprenditore ha la proprietà esclusiva dei beni aziendali e il compito di provvedere alla gestione ordinaria. L'imprenditore agisce nei confronti di terzi in proprio e solo lui sarà responsabile verso questi delle relative obbligazioni di contratto. Se l'impresa è commerciale sarà esposto al fallimento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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