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L'incoercibilità dell'obbligo di reintegrazione: la prosecuzione del vinculumiuris

L'incoercibilità dell'obbligo di reintegrazione: la prosecuzione del vinculumiuris 

La sentenza di condanna di reintegrazione obbliga il datore di lavoro alla reintegrazione del prestatore. Il datore deve semplicemente rivolgere un invito al lavoratore a riprendere l'attività e qualora non lo faccia, versa in una situazione di mora credendi, dovendo comunque la retribuzione al lavoratore. Quest'ultimo, però, deve riprendere l'attività lavorativa entro 30 giorni, altrimenti il rapporto si considera risolto per dimissioni. 
La reintegrazione, quindi, configura un obbligo di fare infungibile (può farlo solo il datore di lavoro) ed incoercibile. Il legislatore ha però previsto, accanto alla reintegrazione, un'indennità a titolo di risarcimento del danno, non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, per il periodo compreso tra il licenziamento e L'art.18 dello Statuto dei lavoratori prevede, inoltre, che il lavoratore di cui è stato previsto la reintegrazione, opti per un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto: si configura quindi un diritto potestativo che permette al lavoratore la scelta tra reintegrazione ed indennità/risoluzione del rapporto. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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