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L'istituzione del giudice penale


L'art. 1 cpp dispone che "la giurisdizione penale è esercitata dai giudice previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario".

Gli uffici dei giudici penale risultano solitamente formati di magistrati professionali, detti "togati", i quali appartengono permanentemente all'ordine giudiziario, come magistrati di carriera, in forza di una nomina che ha luogo in seguito a concorso (art. 106 comma I Cost.). Tuttavia è possibile (art. 106 comma II Cost.) la nomina di giudici onorari, detti "laici", per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Si tratta di soggetti solo in via precaria investiti della potestà giurisdizionale, come nel caso dei giudici di pace, la cui presenza è giustificata dal fatto che il numero dei magistrati di carriera è inadeguato alla mole di lavoro. Altre volte elementi laici intervengono a formare un giudice collegiale ai magistrati professionali (ad es i giudici popolari delle corti d'assise).

Vi sono poi organi giurisdizionali costituiti da una sola persona, i cd giudici monocratici, e altri costituiti da più persone, i cd giudici collegiali. La diversa struttura numerica si giustifica con la maggiore o minore gravità del reato da accertare.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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