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L’affidamento in prova al servizio sociale, art. 47 L.354/1975


Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Oggi è possibile concederlo anche prima dell’ingresso in carcere.
Non vi sono particolari condizioni o limiti alla concessione di tale istituto, basta che il giudice ritenga che il provvedimento “contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta latri reati”.
Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
Attraverso l’istituto dell’affidamento in prova il condannato viene sottratto al carcere e assoggettato in libertà ad una serie di prescrizioni per un periodo di tempo parai alla durata della pena ancora da espiare. Tali prescrizioni sono prevalentemente ispirate alla finalità rieducativa del reo.
All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. Contritamente, riprenderà l’esecuzione della pena detentiva dovendo però la sua durata essere ricalcolata e adeguatamente ridotta in considerazione delle limitazioni subite dal soggetto durante il periodo di affidamento.


REVOCA DETENZIONE DOMICILIARE


La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.

Il periodo di tempo trascorso in detenzione domiciliare vale espiazione di pena per una pari durata.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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