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L’art. 13722 c.c.: il principio di relatività dei contratti


L’art. 13722 c.c. prevede il principio di relatività.
Il riferimento alla “efficacia”, come si è esattamente osservato, finisce per confinare con l’idea stessa di rilevanza del contratto nei confronti di terzi, mentre gli “effetti” che lo stesso produce ai sensi dell’art. 1372 c.c. sono una conseguenza logica dell’essere il negozio un regolamento di interessi e si producono quindi solo fra le parti.
Insomma, dal significato letterale dei termini impiegati dal legislatore e dalla sistematica adottata, emerge una diversa valutazione del contratto a seconda che si intenda regolare l’assetto di interessi che le parti hanno programmato o le conseguenze che da esso possono derivare per i terzi.
Rilevanza, efficacia ed opponibilità sono risposte diverse ai problemi che sorgono per la presenza dell’atto di autonomia.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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