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L’assicurazione contro i danni


Nell’assicurazione contro i danni “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro”.
La norma esprime il c.d. principio indennitario: l’assicuratore non può lucrare, per virtù dell’assicurazione, una somma superiore all’effettivo danno subito.
Ciò comporta che:
- l’indennizzo non può superare il valore delle cose, da accertarsi al momento del sinistro;
- l’assicurazione è invalida se effettuata per un valore del bene superiore al reale in caso di dolo dell’assicurato;
- se, al momento del sinistro, il bene vale più della somma per cui era stato assicurato, l’assicuratore sarà tenuto solo nei limiti di detta somma e, salva diversa pattuizione, dovrà risarcire il danno in misura proporzionale (per esempio, il sinistro che causi un danno di 100€ per un bene assicurato per la metà del suo valore dà diritto a un risarcimento di 50€);
- nell’ipotesi di assicurazione dello stesso rischio presso più assicuratori, l’assicurato, pur potendo chiedere a ciascuno l’indennità dovuta, non può complessivamente riscuotere una somma superiore all’ammontare del danno subito.
Non è infrequente la previsione di un ammontare del danno al di sotto del quale l’assicuratore non è tenuto all’indennizzo (c.d. franchigia).
Per i grandi rischi è consueta la coassicurazione, in cui più assicuratori, in genere con unico contratto, assumono ciascuno l’obbligo di pagare una quota dell’indennità; tramite la riassicurazione, infine, l’assicuratore può a sua volta coprirsi per i rischio del pagamento dell’indennità all’assicurato: tale contratto non comporta alcun diritto dell’assicurato versi il riassicuratore, il cui obbligo di indennizzo è solo nei confronti del riassicurato.
L’assicuratore è surrogato, fino a concorrenza di quanto abbia pagato all’assicurato, nei diritti di quest’ultimo verso chi sia responsabile del sinistro.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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