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L’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato


La l. 121/81, attuativa della smilitarizzazione della Polizia di Stato, prevede che al personale residente “presso alloggi collettivi di servizio o scuole” venga “assicurata l’assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali”; si precisa, inoltre, che “per assicurare l’assistenza è escluso il ricorso a cappellani militari”.
In attuazione di quanto prescritto da tali disposizioni, il Ministero dell’Interno ed il Presidente della CEI hanno pertanto provveduto alla conclusione di un’apposita intesa volta a stabilire le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale di Polizia di Stato: il d.p.r. 421/99.
Caratteristica dell’attuale disciplina del servizio di assistenza spirituale presso la Polizia di Stato è il conferimento di tale incarico a soggetti che rimangono estranei alla struttura dell’amministrazione, rispetto alla quale svolgono la propria attività in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione.
Per quanto riguarda l’aspetto retributivo, è previsto che il compenso, corrisposto dall’amministrazione, sia commisurato mediamente alla misura della remunerazione assicurata dalla CEI ai parroci aumentata del 6 %.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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