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L’aumento gratuito e a pagamento del capitale societario


Aumento gratuito

L’assemblea può deliberare l’aumento gratuito di capitale mediante imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
Dal punto di vista delle azioni l’aumento gratuito può avvenire:
tramite l’emissione di nuove azioni, che devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e vanno assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute;
mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
Va, infine, ricordato che il codice prevede anche una forma speciale di aumento gratuito che va a favore non dei soci, ma dei dipendenti.

Aumento a pagamento

L’aumento di capitale a pagamento si realizza tramite l’emissione di nuove azioni a fronte di conferimenti effettuati da soci o terzi.
L’aumento non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
La misura dell’aumento di capitale è fissata nella deliberazione.
Se null’altro è specificato l’aumento è inscindibile, cioè in caso di sottoscrizione parziale si ha come non avvenuto; tuttavia, la deliberazione può espressamente prevedere che il capitale sia aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine stabilito (c.d. aumento scindibile).
Chi sottoscrive le nuove azioni deve effettuare contestualmente il conferimento nella stessa misura prevista in sede di costituzione della società.
E così:
- almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte se si tratta di conferimenti in denaro in una s.p.a. pluripersonale;
- integralmente se si tratta di conferimenti in denaro in una s.p.a. unipersonale o, comunque, quando il conferimento è di beni o crediti.
Entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.
Nell’aumento a pagamento particolarmente delicata è l’individuazione di chi può sottoscrivere le nuove azioni.
Il legislatore risolve la questione dotando i soci del diritto di opzione: gli azionisti hanno diritto all’offerta in opzione delle nuove azioni in proporzione al numero di azioni possedute.
In questo modo i soci hanno la possibilità di mantenere inalterata la loro partecipazione nella società.
Chi esercita il diritto di opzione, purché ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione sul c.d. inoptato.
In alcuni casi il diritto di opzione può essere escluso o limitato:
- è escluso quando le nuove azioni vanno liberate mediante conferimenti in natura.
L’interesse della società a ricevere quel determinato bene o credito prevale sull’interesse dei soci a mantenere inalterato il peso percentuale delle rispettive partecipazioni;
- può essere escluso, per previsione statutaria, nelle società con azioni quotate purché:
- nei limiti del 10% del capitale sociale;
- a condizione che il presso di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni;
- La limitazione assicura che l’operazione non incida in misura rilevante sugli assetti di potere interni;
- può essere escluso o limitato quando l’interesse della società lo esige.
In tal caso è necessario che la relativa deliberazione sia approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.
In tutte e tre le ipotesi appena viste, la proposta di aumento di capitale deve essere illustrata dagli amministratori ai soci con una relazione da cui devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione.
La relazione va comunicata al collegio sindacale e al revisore che devono esprimere il loro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
L’assemblea deve determinare il prezzo di emissione delle azioni non in relazione al loro valore nominale, ma in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre; da questi parametri può pertanto derivare l’obbligatorietà del c.d. sovrapprezzo.
Evidenti sono le ragioni della complessa norma: in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione si realizzerebbe un ingiustificato trasferimento di ricchezza che la legge non può consentire: è per questa ragione che il prezzo di emissione delle azioni va stabilito in base al valore del patrimonio netto.
Il diritto di opzione non si considera escluso né limitato qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le nuove azioni siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie, con obbligo di offrirle agli azionisti della società (c.d. opzione indiretta o collocamento a fermo).
Particolare è un’ulteriore ipotesi di limitazione del diritto di opzione: può infatti essere adottata con le normali maggioranze previste per l’assemblea straordinaria la deliberazione di esclusione del diritto di opzione limitatamente a ¼ delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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