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L’autointegrazione della parte speciale


Un altro fenomeno integrativo è quello che vede la parte speciale completata da altre disposizione proprio della stessa parte speciale.
Questa c.d. autointegrazione può avvenire tramite due tipi di norme:

1. Norme definitorie
Chiariscono o ampliano i requisiti di una fattispecie incriminatrice:
- norme definitorie equiparatorie, estendono il significato letterale per rispettare il principio di tassatività: sono cose mobili ai fini della legge penale anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico;
- norme definitorie interpretative, cristallizzano il significato di un termine sostituendosi all’interprete per rispettare sia il principio di tassatività che quello di certezza: vedi le definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
L’errore sulle norme definitorie scusa soltanto nel limite della inevitabilità, in quanto errore sul precetto.
Dubbi si pongono quando l’errore concerne disposizioni extrapenali richiamate da una norma definitoria, in quanto in tali casi può essere ricondotto a errore sul fatto e fungere da scusante.

2. Scriminanti speciali
Definiscono situazioni particolari nelle quali il reato risulta giustificato, eliminandone il contenuto antigiuridico.
Le scriminanti speciali riferiscono a singole fattispecie o a singoli gruppi, ad esempio lo stato d’ira che giustifica solo il reato di ingiuria.

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