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L’azione comunitaria in materia di sicurezza sociale


Sebbene uno degli appunti più frequenti che sogliono essere mossi alle fonti primarie dell'ordinamento comunitario sia quello della carenza di una vera e propria costruzione di diritti sociali, a ben considerare, non appare del tutto giusto insistere sul suddetto deficit.
Ad una immediata riflessione, infatti, non può non accogliersi come l'ordinamento comunitario, pur privilegiando, indubbiamente, specie nella prospettiva delle origini, il "mercato comune", non abbia omesso di considerare, già in quella sua prima impostazione, obiettivi di più ampio respiro.
Già quanto contenuto nel testo originario del Trattato di Roma risulta proiettato verso fini inequivocabilmente e primariamente sociali.
D'altra parte, tra quelli che sono stati definiti come "valori fondamentali" dell'ordinamento giuridico comunitario, c'è, il principio di solidarietà, che connaturato con il concetto stesso di " Comunità", ed è alla base dell'idea di "sicurezza sociale" sotto qualsiasi prospettiva questa venga apprezzata.
In realtà, nell'ambito delle fonti primarie è come se il profilo sociale per lungo tempo sia rimasto compresso dalle misure che l'ordinamento è venuto assumendo al fine di promuovere e accompagnare l'unificazione dell'economia, senza, però, che, per questo, quel profilo sia rimasto, per così dire, soffocato, ed anzi, finendo per conseguire, nell'evoluzione che ha successivamente caratterizzato quelle fonti, una considerazione e un apprezzamento progressivamente crescenti.
È del sottolineare semmai, il fatto che il Trattato ha un "modo" suo peculiare di attribuire rilevanza gli interessi sociali, che, per un verso li presuppone nel riconoscimento che di essi risulta da altre fonti; per altro verso i considera nei limiti in cui il Trattato stesso impegna la Comunità e gli Stati membri al perseguimento di determinati obiettivi.
È certo, comunque, che, al proposito, un ruolo di grande rilievo è stato e viene tuttora svolto dalle fonti secondarie.
Basti accennare al ruolo "storico" di regolamenti e direttive, per ciò che concerne l'ampliamento degli ambiti, sia soggettivo che oggettivo, di applicazione della disciplina comunitaria in materia previdenziale, con l'armonizzazione della politica sociale, ma anche al fondamentale ruolo della giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha rappresentato e rappresenta tuttora un decisivo fattore di progresso.
Un ulteriore aspetto che appare opportuno prendere in considerazione rappresentato dalle modalità di interazione tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale.
Le caratteristiche normativi in base alle quali è strutturato l'ordinamento comunitario fanno sì che gli obiettivi e i programmi che detto ordinamento persegue possano realizzarsi soltanto se ad essi fa seguito l'intervento attuativo degli Stati membri.
Ma non è certo questa l'unica modalità attraverso la quale gli Stati membri possono contribuire agli svolgimenti del diritto comune: l'apporto dei singoli Stati, in realtà, è suscettibile di fungere, esso stesso, da input o alimento materiale dei programmi e degli obiettivi comunitari stessi.
Infine e soprattutto, all'interno degli svolgimenti del diritto comunitario che interessano la materia della sicurezza sociale dalle origini ad oggi sono ben individuabili alcune specifiche direttrici dell'azione comunitaria.
Si tratta di quanto concerne, in particolare, i temi rispettivamente: della libera circolazione dei lavoratori (nell'ambito delle logiche di "coordinamento"); dell'armonico sviluppo della dimensione sociale (nell'ambito delle politiche di "armonizzazione"); della lotta contro l'emarginazione sociale; dell'adeguamento alle regole della libera concorrenza.

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