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L’azione revocatoria


Ora trattiamo dell'azione revocatoria: si tratta, o meglio, si trattava di un tema di estrema importanza; l'azione revocatoria aveva un particolare destinatario. L’azione revocatoria è un'azione giudiziaria, promossa dal curatore nei confronti di un terzo estraneo alla procedura, affinché quel terzo restituisca denaro o beni: è un'azione giudiziaria in quanto, se quel terzo ritiene di negare la restituzione dei beni o del denaro, si andrà in tribunale, e per un'azione di questo tipo la procedura potrebbe rimanere aperta anche per una decina di anni: il rischio è che alla fine della procedura, il curatore si ritrovi con una “bella sentenza”, che attribuisce a lui o alla massa dei creditori una grossa somma di denaro, ma poi colui che ha perso la causa non abbia più “nulla al sole”, sia nullatenente. Tutto ciò ha sempre indotto il curatore, e prima il giudice delegato, alla prudenza, già necessaria in partenza per verificare che esistano i presupposti per far partire l'azione revocatoria.
Tutto ciò ha condotto a non prendere in considerazione azioni revocatorie nei confronti di piccoli fornitori in quanto non facilmente si possono dimostrare i presupposti, e invece di puntare su azioni revocatorie nei confronti di grandi fornitori, ma soprattutto nei confronti delle banche, che rappresentavano i destinatari principi delle azioni revocatorie, e ciò per due ragioni:
- perché era facile dimostrare i presupposti dell'azione revocatoria nei loro confronti (ad esempio la conoscenza dello stato di insolvenza è uno dei presupposti, facilmente verificabile nel caso delle banche);
- perché le banche pagano sempre, sono ritenute dei creditori sicuri.
La stessa giurisprudenza si era accorta di un uso eccessivo dell'azione revocatoria, e allora ha introdotto un calmiere, che però ha portato ad una situazione eccessivamente elementare: il legislatore ha disciplinato l'azione revocatoria con il decreto-legge d'urgenza del 2005, e oggi si è così arrivati ad una situazione eccessivamente sbilanciata dall'altra parte, con l'azione revocatoria che oggi quasi non esiste più perché il legislatore è intervenuto restringendo l'ambito nel quale è possibile promuovere l'azione revocatoria.
Nonostante l'azione revocatoria sia pressoché morta, tuttavia viene ancora studiata per più ragioni, come ad esempio i fallimenti in corso, in quanto ci sono ancora moltissime azioni revocatorie in corso (si stimano in un ammontare intorno ai 100 milioni di euro legate ai fallimenti ante-riforma del 2005), ma anche perché è pur sempre un'azione esercitabile nonostante ne sia stato ristretto l'ambito, non è un'azione che è completamente sparita. Inoltre il legislatore è andato a costruire un'azione revocatoria nel Codice Civile: si è andato così ad inventare un'azione revocatoria collocandola in un'altra sede e del tutto scoordinata dalla Legge Fallimentare; ciò ancora a dimostrazione di quella stretta correlazione esistente fra il diritto fallimentare e il diritto societario.
Bisogna quindi partire dalla disciplina del Codice Civile per comprendere bene l'azione revocatoria: si incontra qui, nel libro sesto del Codice Civile, la disciplina della garanzia patrimoniale e dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; che cos'è la garanzia patrimoniale? “Il debitore risponde nei confronti del suo creditore con tutti i suoi beni, presenti e futuri”, e quindi se il debitore paga, bene, mentre se non paga il creditore può aggredire i beni del debitore presenti e futuri.
L’esigenza di fondo è quella che vede il debitore che, prima di adempiere, si spoglia dei propri beni in modo da diminuire o annullare le garanzie patrimoniali. Ad esempio c'è tizio che ha bisogno di denaro, si rivolge al suo amico caio per una cifra di 200.000 dicendo che come garanzia lui ha degli immobili in Torino e che tutto insieme vale oltre 2 milioni: caio accetta perché si sente sicuro, finché non gli viene il dubbio che tizio possa vendere questi beni (caio avrebbe dovuto in partenza chiedere un'ipoteca), e così difatti si verifica: quindi arrivati alla scadenza tizio potrebbe non pagare e tanto meno avere nulla che caio possa aggredire.
Il legislatore ha inventato quest'azione giudiziaria proprio per contrastare quest'eventuale atto fraudolento del debitore, che si spoglia dei propri beni proprio per sottrarre al creditore questa garanzia patrimoniale, facendosi passare per nullatenente: l'azione revocatoria è proprio diretta ad evitare questo tipo di comportamento fraudolento.
L’atto di depauperamento, diretto ad annullare le garanzie patrimoniali del debitore, può consistere in un atto di carattere quantitativo o qualitativo:
- quantitativo: ad esempio ho una villa in collina e stipulo un contratto di permuta con una stamberga in montagna; il contratto di permuta è in questo caso chiaramente squilibrato, in quanto acquisisco la proprietà di un bene che ha un valore di molto inferiore rispetto a quello del bene di cui prima io ero proprietario; questo potrebbe essere un atto di depauperamento di carattere quantitativo, nel caso in cui la mia villa in collina fungeva da garanzia patrimoniale verso un creditore;
- qualitativo: immaginiamo ad esempio che tizio abbia due alloggi in Torino e una villa in collina del valore di 2 milioni di euro, e tramite atto di vendita regolare venda tutto ciò per 3 milioni di euro; non c'è nessun depauperamento dal punto di vista quantitativo (anzi il bene acquisito è di maggior valore), ma dal punto di vista qualitativo sì, in quanto per i creditori gli immobili risultavano dai registri immobiliari, e quindi non erano occultabili, e sarebbero così stati facilmente aggredibili nel caso in cui tizio non avesse rimborsato i propri debiti. Ma il denaro invece è un bene facilmente occultabile, e quindi non può essere idoneo a garantire il creditore.
L'azione revocatoria può essere promossa se esistono tali presupposti:
- esistenza per tizio di un debito nei confronti di caio;
- atto di disposizione del proprio patrimonio (il debitore deve compiere un atto dispositivo): tale atto dispositivo può essere un atto a titolo oneroso, quindi un atto che comporta l'uscita di beni e l'ingresso di altri beni, oppure un atto a titolo gratuito, che comporta la sola uscita di beni;
- tale atto dispositivo deve determinare una diminuzione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore.
Devono poi intervenire due ulteriori presupposti fondamentali:
- presupposto oggettivo: deve esserci il pregiudizio per il creditore, cioè non qualsiasi atto dispositivo che diminuisca il patrimonio è pregiudizievole per il creditore: se ad esempio difatti tizio è proprietario di due alloggi e della villa in collina, ed è debitore di 10.000 verso caio, e vende la sua villa in collina, tuttavia questo atto non pregiudica il creditore, in quanto caio potrà sempre rivalersi sui due alloggi. Il patrimonio deve essere sufficiente a soddisfare il creditore, e in caso contrario, allora si avrà il presupposto oggettivo;
- presupposto soggettivo, presente solo in caso di vendita a titolo oneroso: è il presupposto che prevede che esista la consapevolezza sia da parte di colui che pone in essere l'atto dispositivo, sia da parte dell'acquirente di pregiudicare il creditore.
Il requisito soggettivo consiste nella consapevolezza che l’atto pregiudica il creditore, cioè che attraverso quell’atto il creditore non ha più a disposizione la garanzia patrimoniale: questa consapevolezza deve esistere sempre nel debitore, mentre deve esistere anche nell'acquirente nel solo caso di vendita a titolo oneroso.
Per questo motivo l'azione revocatoria è estremamente rara: immaginiamo ad esempio che tizio abbia un alloggio a Torino del valore di 500.000 e si faccia accordare un prestito di 200.000 dando come garanzia proprio il suo alloggio, e che poi tizio venda questo alloggio; abbiamo così un atto di disposizione, con tizio che ha alienato o donato il bene (nel caso del dono è evidente la volontà di depauperamento, volontà che è anche presente nel caso di alienazione per vendita, in quanto il denaro è facilmente occultabile). Meno facile da dimostrare è il presupposto soggettivo: se tizio ha seguito la strada della donazione, questo è sufficiente per far scattare l'azione revocatoria, non occorre cioè andare a verificare se chi ha usufruito della donazione fosse consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore; di conseguenza tizio si guarderà bene dal donare questo bene, e allora, magari tramite un atto simulato, avrà alienato il bene a titolo oneroso. Quindi per il creditore la dimostrazione diventa difficile: se tizio ha alienato il bene a persone a lui vicine (moglie, figli o società da lui controllata), allora può essere facile dimostrare che anche l'acquirente era a conoscenza, altrimenti sarà veramente difficile dare questa dimostrazione.
Se il creditore pone in essere quest'azione revocatoria, cosa ottiene?
Immaginiamo il caso in cui tizio voglia frodare caio, vendendo gli alloggi ai propri figli: si dimostra così la presenza di un atto di disposizione, atto depauperativo dal punto di vista almeno qualitativo (denaro difficilmente aggredibile), e il pregiudizio verso il creditore, consapevolezza da parte del debitore e molto presumibilmente anche da parte dei figli, cioè gli acquirenti: ci sono quindi presupposti per l'azione revocatoria, azione che comunque deve essere fatta in tempi brevi in quanto presenta una prescrizione di 5 anni dal momento in cui è stato posto in essere l'atto pregiudizievole (Art 2903 del Codice Civile); tale periodo risulta comunque poter essere rinnovabile. Poniamo il caso in cui il tribunale dia ragione al creditore, e quindi revochi la vendita: viene dichiarato inefficace l'atto di disposizione posto in essere dal debitore: è una situazione del tutto analoga a quella che si riferisce agli atti compiuti dal fallito, che sono inefficaci nei confronti del curatore, è come se quell'atto non ci fosse. Ma l'atto dispositivo non è che è come se non ci fosse in assoluto, ma nei confronti del creditore, e quindi il creditore può disporre dei beni come se questi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Tutto questo è sancito dagli Art 2901-2902 del Codice Civile; l’Art 2901 enuncia che “Il creditore…può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (presupposto oggettivo), quando concorrono le seguenti condizioni: 1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore…2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio…”. Dall’Art 2902 sia ha invece che “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.”.
All’Art 2904 si aggiunge che “Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.”.
L'azione revocatoria fallimentare è un'azione speciale, cioè che presenta delle caratteristiche e dei presupposti differenti rispetto all'azione revocatoria ordinaria: là avevamo un debitore tizio che doveva 200.000 a caio, mentre qui abbiamo un debitore insolvente, imprenditore commerciale al di sopra delle soglie dichiarato fallito che aveva compiuto atti anteriori alla dichiarazione di fallimento (difatti quelli successivi alla dichiarazione di fallimento sono inefficaci). Naturalmente deve trattarsi di atti di disposizione, che pregiudichino il patrimonio. Ma il legislatore inoltre, nella revocatoria fallimentare, prende anche in considerazione atti di disposizione che non riducono il patrimonio, anzi, atti che dal punto di vista della revocatoria ordinaria, non possono essere oggetto di revocatoria ordinaria: ad esempio nella revocatoria fallimentare possono essere revocati anche i crediti scaduti. Ciò perché qui il depauperamento del patrimonio, il pregiudizio del patrimonio, non consiste solo nel depauperamento del patrimonio (cioè esce qualcosa ma non entra nulla, oppure entra qualcosa di valore minore), ma consiste anche nell’atto preferenziale, cioè nel pagare un creditore piuttosto che un altro.
Il legislatore non prende in considerazione gli atti di disposizione in generale come nella revocatoria ordinaria, ma solo certi atti di disposizione; inoltre considera soltanto quegli atti di disposizione in quanto compiuti in un certo intervallo prima della dichiarazione di fallimento che varia da 2 anni, a 1 anno, a 6 mesi. Infine, dal punto di vista soggettivo, il legislatore non prende in considerazione la conoscenza del pregiudizio per i creditori, ma la conoscenza da parte dei terzi dello stato di insolvenza.

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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