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L’esercizio in comune dell'attività economica


Esercizio in comune significa che l’attività economica va svolta in modo tale che l’imputazione dei suoi risultati sia riferibile alla società e non si risolva nella somma delle attribuzioni individuali in capo a più soggetti.
La distinzione fra esercizio in comune e individuale dell’attività economica si coglie con efficacia comparando il contratto di società con quello di associazione in partecipazione.
Con questo, infatti, “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”: i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo nei confronti dell’associante e la gestione dell’impresa o dell’affare spetta solo a quest’ultimo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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