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L’impossibilità della prestazione e la causa non imputabile


L’impossibilità della prestazione da cui origina la risoluzione del contratto è la stessa che estingue l’obbligazione.
Quando sopravviene un evento che impedisce o rende più difficoltoso o più gravoso l’adempimento di una prestazione ancora non eseguita, si altera l’equilibrio economico del contratto.
Ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore; da ciò deriva che il debitore deve dare la prova di un fatto estintivo dell’obbligazione.
Se l’impossibilità è imputabile al debitore, l’obbligazione si trasforma nell’obbligo di risarcire il danno.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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