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L’incidente probatorio nel processo penale


Il legislatore ha fatto la scelta fondamentale di riservare, di regola, al dibattimento la formazione della prova poiché in tale sede è garantito il contraddittorio nella sua più ampia manifestazione.
Ciò permette anche di tutelare il principio di immediatezza.
Tuttavia, non sempre si può attendere la formazione della prova in dibattimento, poiché questo si può svolgere a distanza di tempo dal fatto di reato.
Una legge delega del 1987 aveva già previsto la possibilità di assumere la prova in contraddittorio già nel corso delle indagini preliminari quando essa non era rinviabile al dibattimento.
A tal fine è stato predisposto l’incidente probatorio, che consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio senza la presenza del pubblico e nella quale, davanti al gip, si assumono le prove nelle medesime forme che sono prescritte per il dibattimento.
Il testo originario del codice del 1988 aveva tipizzato i casi ed i motivi della non rinviabilità allo scopo dichiarato di rendere eccezionale il ricorso all’incidente probatorio.
Esso era ammesso in situazioni tassative che erano veri e propri “casi limite” (ad esempio, il testimone in fin di vita).
Ma a partire dal 1994 si è verificata una inversione di tendenza, dovuta alla maturata convinzione che il diritto alla prova non rinviabile deve prevalere sul principio di immediatezza.
Varie leggi hanno eliminato i requisiti tassativi in relazione a determinate prove che possono essere assunte nell’incidente probatorio semplicemente che il Pubblico Ministero o l’indagato lo chiedano.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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