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L’inderogabilità del regolamento contrattuale imposto dalla legge


I limiti imposti all’autonomia negoziale nel rapporto di lavoro subordinato e sanciti a pena di nullità dai patti contrari mirano infatti a realizzare l’effetto dell’inderogabilità del regolamento contrattuale, in virtù del quale le clausole volute dai contraenti in difformità dai precetti delle norme imperative di legge sono dalle stesse sostituite di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1419 c.c.
Tutto ciò avviene in considerazione della tutela inderogabile degli interessi del lavoratore.
Tale disciplina imperativa è caratterizzata dall’unilateralità o flessibilità verso l’alto che le deriva dalla validità dei patti più favorevoli al prestatore (c.d. inderogabilità in pejus) introdotti dall’autonomia individuale o collettiva.
In conclusione, merita di essere ricordata la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, le cui disposizioni si applicano anche per quanto attiene alle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro.
In caso di mancanza di scelta delle parti contraenti, esso è regolato:
dalla legge del Paese nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro;
dalla legge del Paese in cui si trova la sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore, qualora questo non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso Paese.
Ciò sempre che non risulti “dall’insieme delle circostanze” che il contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un altro Paese, nel qual caso si applicherà la legge di quest’ultimo.

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