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L’indivisibilità delle azioni nelle s.p.a.


Significa che l’azione rappresenta l’entità unitaria minima di partecipazione alla società; non può essere frazionata e, qualora appartenga a più soggetti, si ha una comunione necessaria.
La consistenza dell’azione è indicata nello statuto.
Può in seguito essere cambiata tramite modificazione dello statuto: sia tramite frazionamento che mediante raggruppamento.
Mentre il frazionamento non pone particolari problemi, il raggruppamento è delicato giacché implica la questione dei resti.
Al riguardo si reputa che il raggruppamento sia consentito se conseguenza fisiologica di un’operazione necessaria o utile; illecito se strumentale a pregiudicare la posizione di alcuni soci.
Spesso comunque, sono le società stesse a organizzare i meccanismi che consentono ai soci di monetizzare i c.d. resti.
Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
In ogni caso, comunque, i comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
Le stesse regole appena viste si applicano al caso di comproprietà di una pluralità di azioni della stessa società (c.d. pacchetto azionario); in tal caso, peraltro, la comunione non è più necessaria, ma può essere sciolta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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