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L’ingiuria


Art. 594 c.p. “Chiunque offende l’onore o il decoro di persona presente [comma 1] o mediante comunicazione telefonica o telegrafica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa [comma 2]”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: presenza della persona offesa, ossia percezione diretta dell’offesa da parte di essa.
La ratio sta proprio nella percezione diretta dell’offesa, ed ecco che sono perfettamente configurabili come ingiurie le offese anche per mezzo telefonico, telegrafico o con scritti o disegni, purché diretti alla persona offesa.
Se tra offesa e percezione si inserisce una terza persona che fa da intermediario si ha diffamazione, salvo che il soggetto attivo non abbia riferito l’offesa al terzo col preciso scopo che la riferisse all’offeso, in questo caso sussiste ingiuria.
Le offese tramite mezzi pubblici di comunicazione fanno sempre sussistere diffamazione.

Condotta: consiste nell’offendere l’altrui onore o decoro.
Trattasi di reato a forma libera e quindi la condotta può essere sia un’azione che un’omissione, e in questo caso deve esserci uno specifico obbligo giuridico di tenere il comportamento rispettoso (militare nei confronti del superiore che ometta il saluto militare, mentre il cittadino comune può non stringere la mano di un terzo, in quanto non c’è obbligo giuridico ma soltanto morale) e in ogni caso l’omissione deve essere accompagnata da manifestazioni positive di disprezzo (militare che dopo aver omesso il saluto al superiore gli volti le spalle).
Può altresì essere realizzata con qualunque mezzo (parole, disegni, foto, sculture) nonché con atti materiali, la c.d. ingiuria reale, volti proprio ad offendere (gesti, suoni, sputi, baci, schiaffi, ecc…) e con qualunque modalità purché idonea a far percepire l’ingiuria al soggetto passivo.
Tra le varie modalità:
- ingiuria indiretta, “tuo padre non ti ha insegnato l’educazione?” dove l’offesa sembra ad un terzo (padre) ma concretamente si da del maleducato al soggetto passivo;
- ingiuria obliqua, “io non sono un mafioso!”, si allude alla mafiosità del soggetto passivo;
- ingiuria simbolica, “ho capito che sei proprio onesto…”, affermazione apparentemente innocente ma ironica o comunque con secondo senso offensivo;
- ingiuria riflessa, “figlio di puttana!”, se è presente la madre si hanno due reati di ingiuria;

Evento: percezione materiale diretta dell’offesa da parte del soggetto passivo.
Non è sufficiente la presenza dell’offeso se questi non ha possibilità di percezione.
Non è necessario che l’offeso comprenda l’offesa, ma semplicemente che la percepisca (quindi le offese rivolte a sordi, comatosi, ecc… non danno luogo a ingiuria, ma a diffamazione).

Bene giuridico: onore e decoro, intesi come diritti della persona umana in quanto tale.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico offeso, è il soggetto titolare del diritto di querela.
Può essere qualunque persona fisica (non giuridica, in quanto gli enti non possono “percepire” o essere “presenti”, su di loro è commettibile solo diffamazione).

Offesa: lesione al bene giuridico, reato di danno, che è insita in ogni giudizio di indegnità a prescindere dalla lesione soggettivamente sentita dal soggetto passivo (perché indifferente o perché non ha compreso: concezione normativa dell’onore).

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di offendere l’altrui onore o decoro;
- consapevolezza dell’offensività della condotta;
- coscienza e volontà della presenza dell’offeso e della sua percezione.
Errori sull’offensività o presenza dell’offeso escludono il dolo e quindi il reato di ingiuria, sussisterà casomai la diffamazione se i restanti requisiti soggettivi saranno sufficienti a configurarla.
Il dubbio si tali punti non esclude il dolo se il soggetto attivo, accettando il rischio, ha comunque posto in essere la condotta illecita, in quanto fa sussistere il reato sia il dolo intenzionale che il dolo eventuale.
Tale dolo non può essere presunto dalla qualità delle offese o da altri fattori o indici fattuali, ma deve essere accertato caso per caso.
Ovvio che certe situazioni presentano una manifesta offensività tale che l’orientamento psicologico è facilmente dimostrabile, ma possono avvenire casi in cui per accertare il dolo sia necessario ricorrere a regole di esperienza o analizzare la condotta offensiva in base ai rapporti tra soggetto attivo e passivo.
Per quel che poi riguarda chi ritiene di non essere stato a conoscenza del significato offensivo della sua condotta, è da respingere la tesi che vorrebbe che l’offensività delle più plateali offese fosse presunta: in tali casi si avrà un accertamento sintetico o semplificato, ma comunque accertamento deve esserci.

Perfezionamento: momento e luogo della percezione materiale dell’addebito offensivo.
Se la condotta non è idonea a essere percepita (detta sottovoce) o il soggetto passivo non è in grado di percepire (sordi, svenuto, comatoso, ecc…) e tale aspetto è conosciuto dal soggetto attivo, si hanno reati impossibili.

Tentativo: naturalisticamente possibile (colui che offende persona che per distrazione o incapacità fisica non percepisce) e anche giuridicamente configurabile, in quanto l’ingiuria non è reato di pericolo ma di danno.
Anche se ci si chiede come possa proporre querela l’offeso se non ha percepito l’offesa e quindi non sa che è avvenuta la condotta offensiva (al momento in cui viene a saperlo per via diretta il reato diviene perfetto e non più tentato, mentre al momento in cui viene a sapere dell’offesa per via indiretta si ha diffamazione, o ingiuria se il terzo intermediario fosse il vero e proprio mezzo di offesa del soggetto attivo).

Circostanze aggravanti speciali:
- se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato;
- se l’offesa è commessa in presenza di più persone, la ratio sta nella possibilità comunque del soggetto passivo di difendersi (altrimenti si ha diffamazione);
Se l’offesa non avviene presenza fisica dell’offeso ma telefonicamente o per lettera e all’offesa assistono più persone, si ha diffamazione.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 €;
- aggravata (a), punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 1 anno o con multa fino a 1032 €;
- aggravata (b), punita a querela dell’offeso con pena aumentata fino a ⅓.

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