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L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento


Se un imprenditore è assoggettabile al fallimento (presupposto oggettivo) e si trova in stato di insolvenza (presupposto soggettivo) può esser dichiarato fallito ma è necessario che qualcuno, rappresentando una simile situazione ad un tribunale, faccia istanza in tal senso.
Occorre quindi individuare i soggetti che possano richiedere la dichiarazione di fallimento ovvero, quali siano si soggetti legittimati a far valere in giudizio una tal pretesa.
Il problema è risolto dall’art. 6 l. fall. che stabilisce che “il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero).
La norma individua tre diversi soggetti legittimati a presentare l’istanza di fallimento ad un tribunale: a. l’imprenditore-debitore che può chiedere in proprio il fallimento; b. uno o più creditori del debitore che si trovi in stato di insolvenza; c. il pubblico ministero. Va subito precisato che, mentre questi sono i legittimati alla richiesta di fallimento, tutti gli altri soggetti non riconducibili a tali categorie non possono richiedere il fallimento e, in caso di istanza fallimento da parte di questi, il tribunale potrebbe decidere o la respinta dell’istanza o pronunciare un provvedimento che dichiara la parte istante carente di legittimazione attiva.
In merito ai soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza di fallimento bisogna fare alcune precisazioni:
a.Con riferimento alla possibilità che l’imprenditore che si trovi in stato di insolvenza chieda in proprio il fallimento, va ricordato che la norma va letta alla luce dell’art. 14 che stabilisce che “l’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l’intera esistenza dell’impresa se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavati lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in sui possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”. Se l’imprenditore è una società commerciale, va ricordato, inoltre, che la richiesta di fallimento deve provenire dagli organi deputati a ciò, ovvero dagli amministratori e, qualora lo statuto della società lo preveda, a seguito di delibera in tal senso dell’assemblea dei soci;
b.Normalmente, il fallimento è richiesto da uno o più creditori dell’imprenditore, i quali, tentato invano il recupero del loro credito, si rivolgono al tribunale denunciando che lo stato di insolvenza dell’imprenditore è causato dal mancato pagamento fornendo, ovviamente, una prova dell’insolvenza).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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