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L’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza

Segue): B) l’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza


Il giudice incompetente travalica la sfera della potestà giurisdizionale a lui spettante e finisce con l’esercitare funzioni che non gli appartengono.

Da tale inosservanza scaturiscono effetti che si differenziano a seconda che l’incompetenza sia per materia, per territorio o per connessione.

A) La competenza per materia, incidendo su una garanzia fondamentale del processo quale è l’idoneità tecnico-professionale riconosciuta dall’ordinamento a un determinato giudice, in relazione al maggiore o minore grado di lesività che presenta il reato devoluto alla sua cognizione, subisce un trattamento legislativo più rigoroso → l’incompetenza per materia deve essere rilevata, su eccezione di parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 21 cpp).

La regola è soggetta a due limitazioni:
- caso di incompetenza per eccesso, allorché di un reato appartenente alla cognizione di un giudice di competenza inferiore si occupi un giudice di competenza superiore:  il difetto può essere rilevato o eccepito solo in fase di atti introduttivi del dibattimento (art. 23 comma II cpp), e il mancato rispetto di questo sbarramento, imposto a pena di decadenza, determina la perpetuatio jurisdictionis del giudice indebitamente investito;
- caso di incompetenza derivante da connessione di processi: il difetto può essere rilevato o eccepito, pena la decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare; se questa manchi, o se l’eccezione proposta sia respinta, può essere rilevato nella fase introduttiva del dibattimento (art. 21 comma III cpp). La mancata osservanza del termine produce le conseguenze di cui sopra.

B) La competenza per territorio si fonda su motivi di opportunità meno decisivi per la vicenda processuale di quanto non siano i motivi che suggeriscono la configurazione di una competenza ratione materiae → l’incompetenza per territorio va eccepita dalle parti o rilevata dal giudice unicamente entro rigorosi termini prescritti a pena di decadenza: prima che si concluda l’udienza preliminare ovvero, qualora manchi, durante la fase introduttiva del dibattimento. Superati tali limiti interviene la perpetuatio jurisdictionis.

C) Le regole che disciplinano l’incompetenza per territorio valgono anche per l’incompetenza derivante da connessione, riguardi essa i criteri di ripartizione per territorio o quelli per materia.

D) Nel cpp non sono contenute norme sull’inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza per stati e gradi (cd funzionale); è da ritenere che una loro eventuale inosservanza vada valutata alla stessa stregua dei vizi riguardanti la capacità del giudice (artt. 178 e 179 cpp).

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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