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L’istigazione o l’aiuto al suicidio


Art. 580 c.p. “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito al suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”
L’excursus storico del suicidio ha subito notevoli modificazioni:
- in tempi antichi era punito colui che tentava il suicidio e anche colui che lo realizzava (con deturpamenti del cadavere o del patrimonio);
- oggi il suicidio non è punito, ma sono perseguiti i comportamenti che lo agevolano;
- in tempi intermedi il suicida tentato veniva, non incriminato, ma sottoposto a misure cautelari dovute alla sua pericolosità e squilibrio mentale.
La non punibilità del suicidio si basa:
- inopportunità pratica, perché i suicidi ritenterebbero l’atto;
- libertà negativa, in quanto ciò che non è vietato è lecito;
- diritto al suicidio, in quanto la vita è tutelata come diritto e non come dovere;
Alla tesi del suicidio come diritto si contrappone la tesi che sostiene che il suicidio rientra nel giuridicamente tollerato, non perché privo di disvalore, ma in quanto il suicida rivolge gli effetti del suo atto solo contro se stesso.
I fatti giuridicamente tollerati si contrappongono ai fatti leciti (comandati o autorizzati) e illeciti (vietati perché dannosi), e sono caratterizzati da:
- presenza di disvalore;
- impossibilità di incriminarne l’autore;
- dato il disvalore, vengono perseguiti i terzi che li determinano o favoriscono.
Oltre al suicidio è fatto giuridicamente tutelato la prostituzione, l’uso di sostanze stupefacenti e la compravendita di organi a scopo di trapianto (si puniscono solo i mediatori, non le parti).
Si nota come la configurazione codicistica del suicidio si adatti perfettamente alla tesi del suicidio come fatto giuridicamente tollerato, mentre se lo si configurasse come diritto allora si dovrebbe escludere il suo integrale disvalore e ogni tipo di incriminazione indiretta di terzi.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: rientra tra le condotte partecipative, che possono essere:
partecipazione psichica (morale),
- determinare l’altrui suicidio;
- rafforzare l’altrui proposito;
indifferenti sono i mezzi.
Tali condotte possono rivolgersi anche a persone indeterminate (setta);
- partecipazione fisica (materiale),
agevolare l’altrui proposito;
indifferenti sono i mezzi.
E’ richiesto, però, che nel soggetto passivo preesista il proposito suicida (magari determinato dallo stesso istigatore materiale) e che sia questi a eseguire il suicidio, altrimenti si ha omicidio del consenziente o omicidio volontario: l’esecuzione deve restare dominio del soggetto passivo.
Se il suicidio fosse reato, tali condotte sarebbero ipotesi di concorso, ma siccome il reato di suicidio non esiste allora tali condotte sono punibili solo come autonomi reati, mentre la condotta del soggetto passivo (suicida) non è punita, bensì tale condotta costituisce l’evento dei reati punibili.

Evento: può essere,
- suicidio del soggetto agevolato, cioè l’auto-soppressione cosciente e volontaria della vita tramite azione od omissione;
- tentativo di suicidio del soggetto agevolato con conseguente lesione personale grave.
E’ richiesta:
- la consapevolezza dell’auto-soppressività dell’atto da parte del soggetto passivo (suicida), altrimenti si ha omicidio volontario;
- volontà libera e non viziata dal soggetto attivo (istigatore) tramite inganno, violenza o minaccia;
- capacità di intendere e di volere del soggetto passivo (suicida).
Il movente del suicidio non incide sull’an del reato, casomai sul quantum.

Bene giuridico: vita, contro istigazioni altrui all’auto-soppressione.

Offesa: distruzione o messa in pericolo del bene giuridico, in quanto questo può essere sia reato di danno che di pericolo.

Soggetto passivo: il suicida istigato o agevolato, capace di intendere e di volere.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di provocare l’altrui suicidio.
Il dolo può essere sia intenzionale che eventuale.

Perfezionamento: momento e luogo in cui avviene il suicidio o il tentato suicidio

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di persona minorenne;
- se il fatto è commesso ai danni di infermo di mente o in condizioni di deficienza psichica causata da abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Ciò comporta che in caso di piena capacità di intendere e di volere del soggetto passivo (suicida) si ha il reato ex art. 580 c.p., in caso di parziale capacità di intendere e di volere del suicida si ha il reato ex 580 c.p. aggravato, e infine in caso di totale incapacità di intendere e di volere del suicida si ha il reato ex 575 c.p.

Tentativo: non è configurabile in quanto non è punita neanche la più concreta istigazione seguita da tentativo di suicidio senza conseguenti lesioni.

Trattamento sanzionatorio:
- se il suicidio avviene, punito d’ufficio con reclusione da 5 a 12 anni;
- se il suicidio non avviene ma il soggetto passivo riporta lesioni personali gravi conseguentemente al tentativo di suicidio, punito d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni;
- aggravato, pena aumentata fino a ⅓.

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