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L’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche


Una delle novità principali introdotte dalla l. 222/85 e poi confermata dalle intese stipulate con le altre confessioni religiose di minoranza, è l’obbligo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
L’iscrizione risponde principalmente ad una esigenza di pubblicità e serve ad assicurare ai terzi che entrano in contatto con l’ente, quella indispensabile certezza che è richiesta in ogni atti giuridico.
Nel registro devono essere indicati: la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori (con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza).
“Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del Vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi”.
Per l’iscrizione, la normativa civile non richiede l’assenso dell’autorità ecclesiastica e l’onere della stessa ricade sul legale rappresentante.
Occorre piuttosto interrogarsi circa le conseguenze della totale o parziale (mancata indicazione di tutti gli elementi indicati) iscrizione dell’ente: “ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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