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La revisione contabile del bilancio della società


Il ruolo più importante che la società di revisione svolge nel governo della società è rappresentato dal dovere-potere della stessa di effettuare la revisione contabile della società medesima. L’attività di revisione si articola a sua volta in due tipi di attività delle quali l’una concerne l’intero esercizio sociale e l’altra il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Più esattamente, la società di revisione verifica a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Spetterà, dunque, alla società di revisione nel corso dell’esercizio accertare se la contabilità sociale è tenuta secondo i principi formali e sostanziali dettati dalle norme e dai principi contabili generalmente accettati e se la contabilità abbia correttamente registrato i fatti di gestione; il che comporta, come è ovvio, una valutazione, di questi ultimi per verificare se gli stessi siano stati correttamente rilevati dalle scritture contabili d’impresa. Solo un controllo sulla correttezza delle registrazioni di base consente poi al bilancio di fornire anche al mercato una rappresentanza fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società quotata. L’attività di revisione effettuata nel corso dell’esercizio pone la società di revisione nella condizione di svolgere la seconda delle funzioni che le competono: verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato riflettano esattamente le risultanze delle scritture contabili e registrino anche gli accertamenti che la stessa ha svolto sulla fedeltà delle registrazioni contabili di base. Per l’espletamento di queste attività la società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli, oltre ad avere un potere-dovere di scambio di informazioni con il collegio sindacale.

La verifica della società di revisione sulla corrispondenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato alle scritture contabili e sulla loro conformità alle norme che li disciplinano, sfocia in un giudizio che la società di revisione esprime in una apposita relazione, che deve essere depositata e rimanere depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni precedenti l’assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.

Il T.U. ha previsto quattro tipi di giudizio sul bilancio:
- un giudizio senza rilievi, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- un giudizio con rilievi, quando nell’insieme il bilancio sia conforme alle regole che ne disciplinano la redazione ed offra una fotografia sostanzialmente corretta della situazione finanziaria economica e patrimoniale della società, ma sussistano alcune deviazioni da quelle norme, deviazioni che il revisore indica nella relazione;
- un giudizio negativo, quando le deviazioni da quelle norme siano tali da compromettere la capacità rappresentativa del bilancio;
- infine la società rilascia una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio quando i limiti interposti all’attività di verifica non consentono alla stessa di disporre delle informazioni necessarie per valutare l’attendibilità delle appostazioni e delle valutazioni del bilancio.

E in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la società di revisione deve informare immediatamente la Consob. Il tipo di giudizio formulato dalla società di revisione incide anche sulla disciplina della deliberazione di approvazione del bilancio. Nell’ipotesi infatti in cui la società di revisione abbia espresso un giudizio senza rilievi o un giudizio con rilievi, la deliberazione dell’assemblea che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione soltanto da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Se invece c’è stato un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la delibera di approvazione può essere impugnata anche dal possessore di un’unica azione. La delicatezza e l’importanza della funzione di revisione contabile rende facilmente ragione del regime previsto per la loro responsabilità e per il conferimento e la revoca del loro incarico. Sotto il primo profilo il T.U. dichiara che la società di revisione deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Da particolari cautele è accompagnato anche il conferimento dell’incarico di revisione contabile; pur essendo un atto astrattamente riconducibile all’amministrazione della società, lo stesso è riservato all’assemblea di bilancio che deve determinare il compenso e deve essere preceduto dal pare del collegio sindacale. Allo scopo di conservare alla società di revisione il necessario distacco nei confronti della società per la quale svolge l’attività di revisione, il legislatore ha ritenuto necessario porre un limite alla durata dell’incarico. L’incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. L’incarico di revisione può essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa e dovrà essere accompagnato dal conferimento di un nuovo incarico ad altra società di revisione. La Consob può sia vietare il conferimento dell’incarico sia disporne la revoca d’ufficio qualora siano rilevate delle incompatibilità.

Tratto da IL MERCATO MOBILIARE di Fabio Muzzolu
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