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L’offerta fuori sede e il trading on line


Quando l’attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari o di servizi di investimento viene effettuata in luogo diverso dalla sede dell’emittente (c.d. offerta fuori sede), vi è il rischio che il cliente possa essere indotto ad aderire a scelte di investimento che, ove non sollecitato, non avrebbe compiuto.
In tal caso, il cliente viene tutelato a vari livelli.
Il primo di essi concerne la qualifica professionale dei soggetti che possono concretamente svolgere l’attività di offerta fuori sede: gli intermediari devono infatti necessariamente avvalersi dei c.d. promotori finanziari, che, in qualità di dipendenti o agenti mandatari di un solo soggetto abilitato, devono essere iscritti in apposito albo al quale si accede possedendo gli specifici requisiti e dopo aver superato una prova valutativa.
Ai promotori finanziari è riservata sia l’attività relativa alla fase precontrattuale, sia la fase più propriamente contrattuale di ricevimento degli atti sottoscritti dal cliente, degli ordini, delle istruzioni e dei mezzi di pagamento.
I promotori sono inoltre sottoposti a precise regole di comportamento nei rapporti con la clientela, e a uno specifico regime sanzionatorio (che può giungere fino alla radiazione dall’albo) in caso di violazione dei loro obblighi.
Di notevole importanza è la previsione per cui il soggetto abilitato risponde solidalmente con il promotore finanziato dei danni che questi abbia arrecato a terzi.
Secondariamente, nei 7 giorni successivi alla sua sottoscrizione il cliente ha diritto di recedere dal contratto concluso per effetto di un’offerta fuori sede.
Le cautele previste per il cliente nell’offerta fuori sede sono in parte adottate anche nell’ipotesi di promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari.
Si tratta della fattispecie in cui i soggetti abilitati adottano “tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato”.
Tra le tecniche di comunicazione a distanza una menzione particolare merita Internet: l’uso di questo mezzo ha dato vita al c.d. trading on line e cioè all’invio di ordini di negoziazione in strumenti finanziari tramite la rete.
La materia è stata oggetto di frequenti interventi della Consob a mezzo di comunicazioni e risposte a quesiti: in estrema sintesi l’uso del mezzo non giustifica deroghe alla normativa di tutela degli investitori, specie in materia di informativa sulle operazioni e sulla loro adeguatezza; e che il rispetto della forma scritta per i contratti di investimento mobiliare impone l’uso della firma digitale.
In tale materia è intervenuto adesso il d. lgs. 190/2005 riguardante la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
L’ambito di applicazione oggettivo del d. lgs. 190 /2005 è più ampio di quello del TUF: comprende, infatti, qualsiasi servizio di natura bancaria (home banking), creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione (teleassicurazioni) o di previdenza individuale.
Particolare attenzione è dedicata al diritto di recesso ad nutum (cioè senza bisogno di addurre alcuna particolare motivazione) del consumatore: tale diritto può essere esercitato nel termine di 14 giorni.
A protezione del consumatore contro forme subdole di sollecitazione alla contrattazione viene fissato il divieto di servizi non preliminarmente richiesti dal consumatore chiarendo che lamancata risposta del consumatore non può mai considerarsi consenso.
Infine, in caso di violazione degli obblighi informativi ovvero qualora venga ostacolato l’esercizio del diritto di recesso le conseguenze operano sul piano negoziale determinando la nullità del contratto: nullità invocabile solo dal cliente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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