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L’onere della prova


La sent. 1353(3)/2001 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prende atto di una diversità di posizioni nella dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Un primo orientamento, maggioritario, riteneva dovesse sussistere un regime probatorio diverso in caso di adempimento, di risoluzione e di risarcimento: in caso di adempimento, sia per la sufficiente la prova da parte dell’attore del titolo, perché tale fatto è il solo fatto costitutivo della pretesa; nella risoluzione e nel risarcimento, si era osservato, sono invece due gli elementi, il contratto e l’inadempimento, sicché l’autore doveva provare l’uno e l’altro.
Un secondo orientamento, minoritario, riconduceva a unità il regime probatorio da applicare a tutte le azioni.
Le Sezioni Unite hanno accolto le motivazioni dell’indirizzo minoritario enunciando un principio netto: l’omogeneità del regime dell’onere della prova per le tre azioni serve a statuire che il debitore non ha adempiuto, mentre le ulteriori pronunzie sono consequenziali a questa.
Una sentenza successiva ha consolidato questo orientamento: il diritto alla risoluzione del contratto, come l’obbligo del risarcimento in caso di domanda autonoma e non accessoria conseguente all’inadempimento, attua una responsabilità del debitore coeva al sorgere del rapporto obbligatorio.
Ne segue che, nelle obbligazioni positive, con il contratto sorge sia il diritto alla prestazione sia, contemporaneamente, il diritto alla risoluzione e al risarcimento del danno.
Se è così, non è l’inadempimento che si pone come fatto costitutivo della domanda di risoluzione; ma è l’adempimento che si pone come fatto estintivo dei diritti sorti con il contratto in favore del creditore.
Nelle obbligazioni negative, invece, “l’inadempimento consiste in un’azione positiva, nel fare quello che non si doveva”: l’azione tende ad ottenere la rimozione di ciò che si è fatto; in questo caso il fondamento del diritto di agire dell’attore sta anche nel fatto lesivo dell’obbligazione; l’attore dovrà provare quindi il fatto lesivo compiuto dal convenuto.
Similmente nella rivendita dovrà provarsi il possesso attuale del convenuto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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