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L’operazione rilevante ai fini IVA: le cessioni di beni


Affinché un’ operazione sia rilevante ai fini iva deve realizzarsi una cessione di beni o una prestazione di servizi, ovvero un acquisto intracomunitario oun importazione(profilo oggettivo); a parte quest’ ultima ipotesi, l’operazione deve inoltre inquadrarsi nell’esercizio di imprese, arti o professioni(profilo soggettivo); in più, essa deve collocarsi nel territorio dello Stato, secondo criteri di collegamento territoriale individuati dalla legge (profilo territoriale). Tali requisiti identificano non solo le operazioni soggette ad imposta, ma anche le altre operazioni rilevanti ai fini iva, che pur non comportando l’ applicazione dell’ imposta (non imponibili e non esenti), producono altri effetti sul piano formale e anche sulla determinazione del debito d’ imposta. In mancanza di uno degli elementi suddetti, l’operazione si considera "fuori campo" o "esclusa". Il profilo oggettivo dell’ operazione risulta dagli Artt. 2 e 3 del d. p.r.633,che individuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, partendo da una definizione generale , a cui segue un elenco di ipotesi assimilate e fattispecie escluse. L’art. 2 definisce le cessioni di beni come atti a titolo oneroso che importino il trasferimento di diritto di proprietà oppure costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere. Dunque gli elementi essenziali sono la presenza di un atto dagli effetti giuridici traslativi o costitutivi e dalla sua onerosità. Perciò gli acquisti a titolo originario (occupazione, usucapione, invenzione)esulano per la mancanza dell’atto traslativo; inoltre non si ha cessione quando siano attribuiti un diritto reale di garanzia, o un diritto personale di godimento sui beni di ogni genere (l’operazionepuò essere tassabile come prestazione di servizio), o la semplice disponibilità materiale. Inoltre l’atto non deve per forza essere un negozio privatistico, manifestazione di volontà, poiché è sufficiente che vi sia un atto produttivo di effetti giuridici traslativi e costitutivi. Quanto al titolo oneroso della cessione, ciò significa che deve esistere una controprestazione valutabile che non deve dipendere per forza da un contratto a prestazioni corrispettive. L’art. 2, comma 2, prevede poi una serie di ipotesi assimilate alle cessioni, benché mancanti di alcuni elementi della nozione generale. Si tratta, in primo luogo, delle vendite con riserva di proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti. Infatti a fronte dell’ elevata probabilità che il trasferimento avvenga è necessario non lasciare sospeso per troppo tempo il rapporto tributario, infatti l’imposta è dovuta per  intero e non in relazione ai singoli canoni o rate. Inoltre sono assimilate a cessioni, in relazione all’ acquisto o vendita di beni in esecuzione di contratti di commissione, i passaggi di essi tra commissionario e committente e viceversa. Dunque il trattamento ai fini iva degli acquisti e vendite tramite commissionario sottintende 2 diversi trasferimenti. Questo per evitare la difficoltà di imputare al committente gli effetti di operazioni compiute dal commissionario in nome proprio. Per converso l’opera del commissionario non è considerata una prestazione di servizi. Vi sono poi una serie di assimilazioni volte ad evitare che un bene possa essere destinato al consumo senza essere gravato dall’imposta,in seguito alla detrazione dell’iva sull’acquisto, a causa della mancanza di un corrispettivo. Si tratta (art. 2, n. 4)delle cessioni gratuite di beni salvo quelli la cui produzione o commercio non rientra nell’ attività propria dell’ impresa di costo unitario non superiore a lire 50000, e quelli per cui non vi è stata detrazione dell’iva sull’acquisto. E’ inoltre considerata cessione la destinazione di beni all’ uso o al consumo personale o famigliare dell’ imprenditore o dell’artista o del professionista,o da altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio di arte o professione, anche se conseguente alla cessazione dell’ attività, quindi anche quando manca un mutamento della titolarità giuridica dei beni. Qualora non sia stata operata la detrazione dell’ imposta, l’assimilazione non opera. Vengono assimilate alle cessioni onerose anche le "assegnazioni" ai soci, a qualsiasi titolo, da parte di società di ogni tipo  e oggetto, e le analoghe operazioni fatte da altri enti. Per tali si intendono genericamente le attribuzioni di beni. Nella assegnazione dei beni ai soci, l’imposta è dovuta anche nel caso in cui il bene fosse stato acquistato dalla società o ente senza diritto alla detrazione, in quanto questa esclusione del numero 5) dell’ articolo 2, secondo comma, non è richiamata al successivo numero 6). Veniamo ora alle operazioni espressamente escluse dalla cessione di beni di cui all’Articolo 2 comma 3. Le ragioni dell’ esclusione non sono omogenee, in quanto tale esclusione può essere dovuta alla ratio del tributo secondo la nozione generale di esclusione, oppure dovuta a funzioni agevolative, sicché la qualificazione da parte del legislatore dipende da scelte che riguardano la concessione o meno del diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti. Le esclusioni più significative sono le seguenti: (art. 2 lett.a) quella delle cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro (non però le valute estere che sono esenti secondo art. 10 n. 3): sono perciò esclusi, oltre al pagamento del prezzo delle operazioni, i trasferimenti conseguenti ai rapporti di mutuo o deposito di somme. L’esclusione delle cessioni nonché dei conferimenti in società  o ad altri enti od organizzazioni aventi ad oggetto aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’ impresa (art. 2, lett. b) viene giustificata con l’estraneità all’attività d’ impresa e al fine di privilegiare la tassazione di registro. L’esclusione dei passaggi dipendenti da trasformazioni, fusioni, scissioni e di operazioni analoghe di società ed enti è giustificata dalla mancanza in tali vicende di fenomeni traslativi.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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