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L’organizzazione e la pubblicità del turismo sessuale a danno di minori


Art. 600 quinquies c.p. “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività”
Tale reato è attuazione delle sollecitazioni dell’organizzazione mondiale del turismo e dell’Unione Europea.
L’articolo presenta due difetti tecnico-giuridici:
- da un lato la rubrica che parla solo di “turismo sessuale” potrebbe far pensare che il reato colpisca chi pratica tale attività, mentre invece riferisce a chi la organizza;
- dall’altro il termine “finalizzati” nel testo dell’articolo deve essere interpretato in senso elastico, essendo sufficiente che il viaggio sia finalizzato anche solo in parte al turismo sessuale.
Questo reato si pone come obiettivo la lotta all’industria del turismo sessuale, anticipando la tutela alle mere attività organizzatrici o propagandistiche.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”, anche se spesso si tratta di titolari di agenzie turistiche o singoli operatori.

Condotta: reato di mera condotta, può consistere alternativamente in,
organizzazione di viaggi finalizzati, anche solo in parte, alla fruizione della prostituzione minorile, cioè,
- organizzazione di uno o più viaggi, sia all’estero che in Italia, a favore di terzi che comportino l’altrui trasferimento nel luogo ove si fruirà delle prestazioni prostituzionali minorili;
- organizzazione idonea alla realizzazione dello scopo turistico-sessuale nel senso che ponga i turisti nella concreta possibilità di usufruire delle prestazioni prostituzionali minorili;
propaganda dei suddetti viaggi turistico-sessuali, cioè,
- la diffusone di tipo pubblicitario delle informazioni con un qualsiasi mezzo di comunicazione, sia pubblico che privato;
- avente per oggetto non viaggi in luoghi di facile reperibilità della prostituzione minorile, ma nel duplice senso sopra precisato.
Se sussistono entrambe le condotte, come spesso avviene, si ha comunque un unico reato.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: i minori, intesi, per coerenza con l’art 600 bis c.p., come i minori di 18 anni.

Offesa: nel caso dell’organizzazione è reato di pericolo astratto a dolo specifico, mentre nel caso della propaganda è reato di pericolo astratto con una tutela ancor più anticipata (è un c.d. reato-ostacolo).

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di organizzare o propagandare viaggi;
- fine di far fruire i destinatari dell’organizzazione o propaganda, delle attività prostitutive minorili.

Perfezionamento: momento e luogo dell’organizzazione del viaggio, anche se non realizzato, o della propaganda, anche se non segue neanche l’organizzazione del viaggio.

Tentativo: naturalisticamente possibile, ma giuridicamente non configurabile.
Rapporti con altri reati: tale reato non concorre con l’art. 600 bis c.p. (con imputato il cliente/fruitore del viaggio e della prostituzione minorile), in quanto l’art. 600 quinquies c.p. assorbe il suo disvalore, e neanche nell’ipotesi che l’organizzazione del viaggio sia rivolta allo stesso operatore turistico che usufruirà della prostituzione minorile: egli risponderà solo del reato ex art. 600 quinquies c.p.

Trattamento sanzionatorio: punito d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni e con multa da 15493 € a 154937 €.

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