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L’organo amministrativo della cooperativa


Non è chiaro se l’organo amministrativo della cooperativa debba essere necessariamente collegiale oppure se possa esservi anche un amministratore unico oppure ancora, nelle cooperative rette da norme sulle s.r.l., più amministratori che operino non collegialmente.
Spesso, infatti, le norme sulle cooperative si riferiscono al consiglio di amministrazione, come se fosse implicita la sua necessaria esistenza.
La nomina degli amministratori segue le regole proprie del sistema di riferimento con alcune importanti precisazioni:
- la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori;
- l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale.
In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di ⅓ degli amministratori;
anche qualora l’atto costitutivo attribuisca la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, la nomina della maggioranza degli amministratori deve essere riservata all’assemblea.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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