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LE REGIONI POLARI


Le regioni polari, Artide e Antartide, sono spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato, nei quali vige il principio di libertà. Per l’Antartide può anche parlarsi di territorio internazionalizzato, poiché varie norme ne disciplinano l’utilizzazione da parte degli Stati.
Non sono mancate pretese di sovranità sulle regioni polari, basate sulla cosiddetta teoria dei settori, rivendicata dagli Stati contigui territorialmente alle zone artica (triangolo con vertice al polo nord e base linea congingente i due punti estremi della costa di uno stato) e antartica (pretese anche da stati non contigui). Tali pretese sono state sempre respinte dalla maggioranza degli Stati. Esse sono, inoltre, giuridicamente infondate, in quanto non sorrette dall’effettività dell’occupazione.
La mancanza di sovranità territoriale comporta che ciascuno Stato eserciti il proprio governo solo sulle comunità che ad esso fanno capo. Per quanto riguarda le navi, vige il potere dello Stato di bandiera; per quanto riguarda spedizioni e basi scientifiche, il potere è esercitato dallo Stato organizzatore su tutti i componenti, cittadini e stranieri. Convenzionalmente (trattato di Washington) è stabilito che il personale scambiato tra basi diverse rimane soggetto alla sovranità del proprio Stato.
L’Antartide è stato internazionalizzato con il Trattato di Washington (1959), in base al quale (articolo 4) tutte le pretese di sovranità e le relative opposizioni sono state congelate a favore del funzionamento del regime internazionale dell’area. Esso prevede:
1. interdizione da ogni attività militare e nucleare;
2. libertà di ricerca scientifica, previa comunicazione agli altri Stati contraenti dell’invio di spedizioni e della realizzazione di basi a scopo di ricerca;
3. cooperazione nell’attività scientifica di ricerca, attraverso lo scambio di informazioni e di personale.
Il Trattato distingue, nell’ambito dei contraenti, tra parti consultive e parti non consultive. Le prime, Stati firmatari e Stati che dimostrano interesse per l’Antartide conducendovi attività di ricerca, creandovi basi o inviando spedizioni, godono di uno status di netto privilegio. Esse decidono all’unanimità, ma con effetto vincolante, su tutte le questioni rientranti nel Trattato e sulla protezione di flora e fauna. Inoltre, hanno l’esclusivo diritto di condurre ispezioni su mezzi e personale altrui per controllare l’osservanza del Trattato.
Si presume che l’inizio dell’attività di ricerca comporti l’assunzione automatica dello status di parte consultiva, senza deliberazione delle altre parti consultive. L’Italia ha tale status dal 1987.
Il regime internazionale vincola solo le parti contraenti del Trattato di Washington, mentre per gli Stati terzi vige un regime di libertà, sulla scorta di quanto dichiarato dall’Assemblea Generale dell’Onu, che ha definito le risorse del continente antartico patrimonio comune dell’umanità. Per cui lo sfruttamento delle risorse può essere operato unilateralmente in regime di libertà, con i vincoli del rispetto della libertà altrui, del rispetto dell’ambiente per gli Stati che aderiscono al Protocollo di Madrid (1991) (che sospende le estrazioni minerarie per 50 anni e prevede che ogni attività abbia un’adeguata valutazione ambientale), dell’obbligo di sfruttare nell’interesse dell’umanità e nel rispetto dell’ambiente, sulla base della dichiarazione dell’Assemblea Generale dell’Onu.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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