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La Revisione




Abbandoniamo le impugnazioni ordinarie e entriamo in quelle straordinarie con la revisione: le prime tendono alla formazione del giudicato, mentre la revisione tende a rimettere in discussione il giudicato. La revisione si muove su due esigenze antitetiche:
- esigenza di giustizia sostanziale;
- esigenza di certezza a che una vicenda processuale giunga a un suo epilogo che non sia più rimesso in discussione.
La revisione trova fondamento anche nel protocollo n. 7 della Cedu all'art. 4,2.
Dal punto di vista tecnico-giuridico è un mezzo di impugnazione straordinario, estensivo, non devolutivo, in quanto non devolve la cognizione del procedimento ad un giudice di grado superiore per rimettere in questione la vicenda giuridica, e non sospensivo, in quanto la sospensione dell'esecuzione è rimessa ad una valutazione discrezionale della Corte d'appello.
Tuttavia, nei casi di estrema gravità, il giudice può concedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ma gli effetti sospensivi rimangono comunque l'eccezione; di regola l'imputato rimane in carcere.
Con la revisione è possibile, secondo l'art. 629 c.p.p., rimuovere sentenze di condanna o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, che alla luce di emergenze processuali conosciute successivamente al giudicato, appaiono frutto di ingiustizia.
Non sono soggette a revisione né le sentenze di proscioglimento né le sentenze di non luogo a procedere. Era discusso se anche le sentenze di patteggiamento potessero essere oggetto di revisione e il legislatore nel 2003 lo ha previsto espressamente. La sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna.
La revisione è poi sottoposta a un limite soggettivo dall'art. 631 c.p.p., secondo cui la revisione è ammissibile soltanto se gli elementi posti a fondamento della richiesta di revisione siano idonei a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto. È un giudizio di tipo prognostico, cioè sul futuro, e può riguardare anche l'eventualità di una futura sentenza di assoluzione (art. 630 c.p.p.).

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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