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La capacità giuridica come capacità d’agire


Si è già detto che con l’acquisizione della capacità giuridica la persona è riconosciuta idonea al divenire titolare di diritti e di doveri; tuttavia, è evidente che alla nascita non le potrà essere ancora riconosciuta alcuna capacità di esercitare autonomamente tale titolarità e quindi di compiere atti giuridici.
Sia per scontato che il minore che non abbia ancora raggiunto il 18º anno di età non è ancora in grado di concludere contratti o di espletare altri atti negoziali a contenuto patrimoniale (si fa eccezione, in genere, solo per i rapporti di lavoro).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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