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Le offerte fuori sede e il collocamento a distanza


Per “offerta fuori sede” si intendono la promozione e il collocamento di strumenti finanziari “in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento” e, naturalmente, può riguardare sia le offerte di vendita e di sottoscrizione sia le offerte pubbliche di acquisto o di scambio. L’offerta può consistere nella “promozione” di strumenti finanziari, ossia in un messaggio promozionale specificamente diretto alla conclusione di un contratto di compravendita, nel qual caso si identifica con il messaggio promozionale che integra gli estremi dell’appello al pubblico risparmio, e può essere posta in essere solo previa pubblicazione del prospetto informativo (nel caso di offerta di vendita e di sottoscrizione) o del documento di offerta (nell’ipotesi di offerta pubblica di acquisto o di scambio). Costituisce offerta fuori sede anche il “collocamento” degli strumenti finanziari, ossia la stipulazione dei contratti di compravendita o di permuta previsti nell’ambito dell’appello al pubblico risparmio. Con riferimento ai destinatari dell’offerta il legislatore precisa che “non costituiscono offerta fuori sede quelle effettuate nei confronti dei clienti professionali”. Il Regolamento Intermediari considera clienti professionali di diritto a) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri; b) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei requisiti dimensionali indicati nello stesso regolamento (fatturato, fondi propri, totali di bilancio); c) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari. L’offerta, come sopra definita, costituisce un’offerta fuori sede solo quando viene effettuata “in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento”. La Consob individua la dipendenza in una sede “costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico dotata di autonomia tecnica e decisionale”. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata soltanto da imprese di investimento, ossia dalle Sim e dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, e dalle banche autorizzate allo svolgimento del servizio di “collocamento” di strumenti finanziari; può essere anche svolta dagli organismi di investimento collettivo, dalle società di gestione collettiva del risparmio e dalle SICAV, ma solo per le quote di partecipazione e le azioni dagli stessi emesse. Nell’offerta di strumenti e di prodotti finanziari fuori sede i “soggetti abilitati” ossia le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo Unico bancario devono “avvalersi di promotori finanziari”.

Questi, sono iscritti in un albo unico nazionale tenuto dalla Consob e da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, previo accertamento dei requisiti di professionalità, determinati dal Ministero dell’economia e delle finanze, effettuato sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla base di prove valutative indette, in precedenza, dalla Consob ed in futuro dall’organizzazione di autogoverno dei promotori medesimi; operano in qualità di dipendente, agente o mandatario di soggetti abilitati e possono svolgere la loro attività esclusivamente nell’interesse di uno di essi. La tutela del risparmiatore è offerta, nei confronti della sorpresa alla quale lo espongono il collocamento e la promozione, non richiesti e subiti a domicilio, dal diritto di ripensamento che allo stesso riconosce il 6° comma dell’art. 30 del T.U., a norma del quale “l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari … conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’investitore, termine entro il quale l’investitore può comunicare il proprio recesso senza speso e corrispettivo”.

Tale facoltà dell’investitore deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore e l’omessa indicazione della stessa determina la nullità del relativo contratto. All’investitore viene negata tale facoltà, quando l’offerta fuori sede abbia ad oggetto azioni con diritto di voto, o altri strumenti finanziari che ne permettono l’acquisto, “purché le azioni o gli strumenti siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea”. La diffusione sempre più capillare di strumenti di telecomunicazione consente, a chi sollecita il pubblico risparmio, di “raggiungere” i risparmiatori senza doversi recare nei luoghi nei quali gli stessi materialmente si trovano. Si tratta, come è ovvio, di una tecnica di sollecitazione che presenta gradi di pericolosità analoghi, se non maggiori, di quelli propri della sollecitazione “fuori sede”, alla quale si accomuna per l’assenza di una iniziativa del risparmiatore diretta all’investimento o al disinvestimento del risparmio. Il T.U., dopo aver precisato che “per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato”, stabilisce che la Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare la promozione e il collocamento di strumenti finanziari effettuati con tali tecniche “in conformità con i principi fissati” dal Codice del consumo e delle norme per la sollecitazione del risparmio “fuori sede”. Anche la promozione e il collocamento a distanza sono riservati, come le offerte fuori sede, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate a prestare il servizio di collocamento, ma possono essere effettuate per i propri titoli, anche dalle SICAV e dalle società di gestione del risparmio. Il contatto a distanza con l’investitore può tradursi anche nella conclusione del contratto, nei limiti in cui documento informatico e firma digitale possono integrare gli elementi della scrittura privata. Anche dai contratti così conclusi, e la cui efficacia rimane sospesa per sette giorni, l’investitore entro lo stesso termine potrà recedere “senza spese né corrispettivo”.

Tratto da IL MERCATO MOBILIARE di Fabio Muzzolu
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