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La circolazione dei beni negli ordinamenti europei


In Francia dopo la rivoluzione è chiara la strategia del nuovo ordine economico: da un lato si sancisce l’abolizione della miriade di diritti signorili e di prelievo a carattere reale e, dall’altro, si pone un limite di ordine pubblico all’autonomia negoziale dei privati per evitare il ripristino di rapporti di tipo feudale.
La liberazione del suolo dai tradizionali pesi procede parallelamente alla liberazione degli individui dai vincoli personali dell’ancien régime e un tale obiettivo non può non toccare nell’essenza le regole di circolazione dei beni che debbono essere depurate da ogni forma e solennità.
Emergono assai netti, da tali fatti, le ragioni del consensualismo: la volontà non può essere dominata dalle solennità esterne; non è più necessario che essa si manifesti per mezzo di fatti visibili ma trae la sua forza da sé medesima.
Il trasferimento di proprietà si considerò produttivo di effetti tra le parti e nei confronti dei terzi in virtù del solo consenso.
Restava, però, da giustificare e spiegare la coesistenza delle regole del consenso traslativo con un regime di pubblicità e con il possesso cui erano condizionati alcuni effetti per i terzi.
Dubbi che sussistono tuttora nella dottrina italiana e francese.
L’elaborazione dei Pandettisti in Germania pone mano all’uno e all’altro problema.
Da un lato si elabora una figura proprietaria basata “sull’unità, la semplicità e l’astrattezza funzionale alle necessità dell’operatore economico”, dall’altro si valorizzano al massimo le esigenze della circolazione che prevalgono sulla affermazione teorica di un trasferimento già per effetto con l’accordo e, nel disciplinare l’atto traslativo, si richiedono altre formalità.
La vendita e il trasferimento sono separati e la validità del negozio di trasferimento non dipende dalla validità del contratto di vendita e viceversa.
Nel procedimento, dunque, vanno tenuti distinti tre negozi giuridici: il contratto di vendita con effetti obbligatori, il trasferimento della cosa dal venditore all’acquirente come negozio di adempimento, il versamento del prezzo di acquisto come secondo negozio di esecuzione.
In base a tale sistema l’acquirente non è tenuto ad occuparsi del titolo in base al quale il suo venditore ha ottenuto la cosa e i rischi dell’invalidità di tale negozio non si ripercuotono sul suo acquisto.
L’astrattezza è funzionale alle esigenze di una circolazione che torna ad essere fondata su precise formalità.
Per i beni mobili determinante è la consegna (il modus); per i beni immobili occorre l’accordo delle parti, l’atto pubblico di vendita e la trasmissione del documento.
Nei sistemi anglosassoni le regole sono ancora diverse.
La common law tiene distinta la compravendita di cose mobili e immobili; la prima appartiene al settore del contratto, la seconda rientra nel corpo della real propriety o proprietà immobiliare.
Per i beni mobili il solo consenso trasferisce la proprietà “fra le parti”, mentre per i terzi è necessaria la consegna; per gli immobili al centro dell’attenzione si pone il bene alienato più che il processo traslativo.
L’esperienza giuridica inglese “non può prescindere e porta ancora l’impronta dello stampo feudale”.
La necessità di realizzare un corpus di regole volte a semplificare e dare certezza ai trasferimenti conduce alla Land law del 1925.
Ne risulta un procedimento caratterizzato, oggi, da un contratto di natura obbligatoria, un atto formale che recepisce i formalismi medievali, la trascrizione dell’atto.
Se confrontiamo le regole di trasferimento vigenti nei sistemi europei, una prima lettura pone in luce scelte molto diverse: il Code Civil si ispira all’idea del consenso (titulus), il BGB tedesco al modus, il codice austriaco rimane fedele alla soluzione di diritto comune che richiede titulus e modus.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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